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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5144/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., con specifico riferimento alla mancata disamina circa il riconoscimento e l'effetto della recidiva (dedotta come recidiva reiterata specifica ai sensi dell'art. 99, comma quarto), e dedotta la mancata motivazione del Tribunale sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'aumento di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente confermato la sentenza di primo grado perché il giudice di primo grado aveva già considerato le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (questa qualificata come recidiva semplice), con la conseguenza che non risultò operato alcun aumento di pena per recidiva. Inoltre la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 20808/19) secondo cui, ove il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. si concluda con la subvalenza della recidiva, questa non può essere tenuta in considerazione per alcun effetto, salvo diversa previsione. Per queste ragioni la doglianza del ricorrente è stata ritenuta infondata e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1-bis

    Richiamata per constatare il maturare del termine di prescrizione del reato contestato al capo b).

  • art. 61 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alle circostanze (agli articoli che regolano le circostanze aggravanti o attenuanti) in relazione alla quantificazione della pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice penale in ordine alla responsabilità e alle conseguenze penali; impiegato nella motivazione della condanna di primo grado.

  • art. 349 cod. pen.

    Richiamato quale norma collegata alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena nella sentenza di merito.

  • art. 99 cod. pen.

    In tema di recidiva: il ricorso contestava la motivazione circa il riconoscimento e gli effetti della recidiva. La Corte ha ritenuto che, avendo il giudice di primo grado operato il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche favorendo le attenuanti, l'aumento per recidiva non è stato applicato e quindi non sussisteva pregiudizio per il ricorrente.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma del bilanciamento tra aggravanti (recidiva) e attenuanti: la Corte ha richiamato che se il giudizio di bilanciamento conclude per la subvalenza della recidiva, questa non può essere considerata per alcun effetto, salvo diversa disposizione di legge.

  • Sez. U., sent. n. 20808/19 (Schettino e altri)

    "ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non puo' tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen."

    Principio richiamato dalla Corte di Cassazione per confermare che, dato il risultato del bilanciamento favorevole alle attenuanti, la recidiva è da escludersi anche agli effetti dell'aumento di pena.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha già operato il bilanciamento tra recidiva e attenuanti (art. 69) e ha ritenuto le attenuanti prevalenti, non si applica alcun aumento di pena per recidiva e la doglianza sull'aumento è priva di interesse se non si dimostra un pregiudizio diverso dal mero aumento non verificatosi.
  • Per impugnare utilmente la valutazione sulla recidiva in Cassazione occorre individuare un vizio motivazionale concreto (contraddizione, mancanza di motivazione specifica o errore di diritto) e non limitarsi a contestare in termini generici la mancata disamina.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) stabilisce che la recidiva subvalente, risultante dal bilanciamento, non può essere tenuta in conto per alcun effetto salvo diversa disposizione di legge; questo principio va considerato quando si contesta l'effetto della recidiva sulla pena.
  • In fase di appello e ricorso è necessario indicare un interesse attuale e concreto al corrispondente vizio: la sola prospettazione di un aumento teorico di pena, quando dall'istruttoria risulti che l'aumento non è stato applicato, può comportare l'inammissibilità della doglianza.
  • Quando si eccepisce la mancata motivazione sulla recidiva, è utile evidenziare quali presupposti di legge non sarebbero stati valutati e quali effetti concreti e attuali tale omissione avrebbe prodotto sulla decisione impugnata.

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