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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11329/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di evasione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la non corretta considerazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali censure si fondano su una ricostruzione del fatto non supportata dal testo della decisione impugnata e non accompagnata da specifici travisamenti probatori; inoltre, non scalfiscono la motivazione della sentenza di merito, ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale causa di non punibilità dedotta dal ricorrente; la Corte non la riconosce, poiché la censura non incide validamente sulla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione degli elementi soggettivi senza indicare specifici travisamenti probatori o senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del difetto dell'elemento soggettivo del reato non è sufficiente, in sede di legittimità, se non si traduce in una critica puntuale e autosufficiente della motivazione della decisione di merito.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la valutazione delle attenuanti generiche non possono essere utilmente censurati in cassazione ove la sentenza di merito abbia dato conto in modo coerente e logicamente non manifestamente illogico delle ragioni della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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