Cassazione Penale, Ordinanza n. 06127/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla determinazione dell'aumento per continuazione interna fosse infondata perché la motivazione della Corte d'appello era adeguata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui era stato disposto un aumento di pena pari a un mese di reclusione e 667 euro di multa per la continuazione interna, riferita a 1852 dosi singole medie droganti di hashish. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, che tale aumento non fosse adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo sufficiente l'aumento, valorizzando anche gli effetti della esclusione della recidiva sulla valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Norme richiamate
È richiamata implicitamente la continuazione interna come criterio di aumento della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dell'aumento applicato
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'aumento di pena può essere ritenuto correttamente motivato quando il giudice di merito dia conto degli elementi rilevanti del fatto e della personalità dell'imputato, inclusi gli effetti dell'eventuale esclusione di circostanze aggravanti o della recidiva.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'entità dell'aumento per continuazione è inammissibile se si risolve in una mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito, in presenza di motivazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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