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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09535/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla futura cessione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto tipico, sostenendo che l'appartamento in cui era avvenuta la perquisizione era frequentato anche dal padre e dalla compagna di questi, sicché non sarebbe stata certa l'attribuzione allo stesso della detenzione dello stupefacente. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse eccessiva e che il giudice di merito non avesse considerato i motivi a delinquere, l'esiguità dell'offesa, le modalità dell'azione e la collaborazione resa nel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e adeguata, avendo valorizzato il rinvenimento dello stupefacente in un cofanetto nella camera da letto dell'imputato, insieme a bilancino e coltello intriso di sostanza, il possesso di altra droga addosso all'imputato, i suoi precedenti specifici e l'assenza di elementi contrari. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, perché attinente al trattamento punitivo e comunque affrontato con motivazione sufficiente e non illogica, avendo la Corte territoriale giustificato un aumento di sei mesi rispetto al minimo edittale in considerazione dei precedenti plurimi dell'imputato in materia di stupefacenti, patrimonio, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie contestata è la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla futura cessione, nella forma di lieve entità prevista dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura delle fonti probatorie o chiedere una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica, non illogica e già adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • La contestazione della riconducibilità della detenzione di stupefacenti a un soggetto può essere validamente risolta dal giudice di merito mediante il coordinamento di più indici fattuali convergenti, quali il luogo esclusivo o prevalente di rinvenimento della sostanza, la presenza di strumenti per il confezionamento, il possesso di altra droga, i precedenti specifici e l'assenza di elementi contrari.
  • Il sindacato di legittimità sulla pena è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logico-motivazionale del giudizio di dosimetria; non può essere richiesto alla Cassazione un nuovo apprezzamento dei criteri di commisurazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo sufficiente la scelta sanzionatoria.
  • Ai fini dell'art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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