Cassazione Civile, Ordinanza n. 01994/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, in servizio dal 1992 con mansioni eterogenee, dalla sede di Catanzaro verso la sede di Settingiano disposto nel gennaio 2015. Il lavoratore ha impugnato il trasferimento chiedendone l'illegittimità o nullità, la riassegnazione alla sede di provenienza e il risarcimento dei danni. La società ha resistito sostenendo che la vera sede di assegnazione del dipendente, prima del trasferimento, non fosse Via Pugliese ma Via Acri, e che proprio la soppressione di quest'ultima giustificasse il mutamento di sede. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che lo spostamento verso Via Acri del 2014 fosse stato un trasferimento e che la soppressione della sede di Via Acri integrasse valida ragione organizzativa ex art. 2103 c.c. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame del lavoratore, qualificando gli spostamenti del 2014 come mere trasferte, rilevando l'assenza di indicazione di ragioni aziendali negli ordini di servizio e affermando che la società non aveva provato che Via Acri fosse la sede di appartenenza del dipendente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che la mancata esplicitazione delle ragioni nello scritto del 2014 fosse rilevante ai fini della legittimità del trasferimento, sostenendo invece che la norma richiede solo la sussistenza e prova delle ragioni oggettive, non la loro comunicazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato le difese della società e non considerato che l'assegnazione del febbraio 2014 era stata, secondo la ricorrente, un vero trasferimento, non una mera trasferta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui cumulava in modo non corretto i vizi di violazione e falsa applicazione di legge; infondato perché, pur non essendo necessario che il provvedimento di trasferimento contenga la motivazione, il datore di lavoro deve comunque allegare e provare in giudizio le ragioni tecniche, organizzative o produttive del mutamento di sede. La Corte ha precisato che la Corte d'appello non aveva affermato un obbligo di motivazione dell'atto, ma aveva utilizzato la mancanza di indicazioni e altri elementi come indizi per qualificare giuridicamente gli spostamenti del 2014 come trasferte e per escludere che la sede di Via Acri fosse quella di provenienza. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato, poiché incombeva comunque sulla società provare che Via Acri fosse la reale sede di lavoro del dipendente, essendo tale circostanza presupposto della ragione giustificatrice invocata per il trasferimento del 2015. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente, con condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il trasferimento del lavoratore è legittimo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive esistenti al momento dell'atto; non è necessario che tali ragioni siano enunciate nel provvedimento, ma esse devono essere allegate e provate dal datore di lavoro in giudizio. L'onere probatorio comprende anche l'esatta individuazione della sede di provenienza quando la giustificazione del trasferimento si fonda sulla soppressione di quella sede.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di legittimità per violazione/falsa applicazione di legge non può essere cumulativamente dedotto come se i due profili fossero concorrenti; essi sono alternativi e corrispondono, rispettivamente, all'erronea ricognizione della norma e alla sua non corretta sussunzione nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato e non consente di riesaminare la valutazione di merito dell'atto o delle risultanze istruttorie; il motivo è inammissibile se manca autosufficienza e specifica indicazione del fatto decisivo e dell'atto processuale in cui esso sarebbe stato dedotto.
Nel processo del lavoro, le difese e le allegazioni della parte convenuta sono soggette alle preclusioni proprie del rito; la Corte richiama tale dato per escludere che la società avesse dedotto tempestivamente una certa qualificazione dell'ordine di servizio del 2014.
Massime di principio
- Nel mutamento della sede di lavoro, il datore non ha un onere formale di motivazione del provvedimento, ma in caso di contestazione deve provare in giudizio l'effettiva sussistenza delle ragioni organizzative, tecniche o produttive che lo sorreggono.
- Quando la legittimità del trasferimento dipende dalla soppressione di una determinata sede, il datore deve dimostrare non solo la ragione organizzativa, ma anche che quella fosse effettivamente la sede di assegnazione del lavoratore.
- La qualificazione di un atto come trasferimento o trasferta è questione di interpretazione del contenuto dell'atto e delle circostanze del caso, rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.
- Nel ricorso per cassazione, i vizi di violazione di legge e falsa applicazione di legge devono essere dedotti in modo alternativo e specifico; la censura che sollecita una diversa lettura del fatto o dell'atto è inammissibile come controllo di merito mascherato.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specifica indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso e dell'atto processuale in cui esso è stato allegato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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