Sentenza del 16/09/2015 n. 7284 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Valutazione del reddito di impresa - Valutazione delle operazioni commerciali infragruppo (cd. Transfer pricing) - Valutazione in base al valore normale dei beni e servizi ex art. 110 T.U.I.R. - Onere della prova della normalità del prezzo a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la valutazione, ai fini IRES, dei prezzi applicati in operazioni commerciali tra società appartenenti allo stesso gruppo (transfer pricing). Il contribuente contestava la rettifica dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo la normalità dei prezzi praticati. La questione centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di provare la conformità dei prezzi al valore normale previsto dall'art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986.
La decisione
La sentenza afferma che le operazioni infragruppo devono essere valutate in base al valore normale dei beni e dei servizi, secondo l'art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986, tenendo conto anche delle circolari dell'Amministrazione finanziaria e delle linee guida OCSE. In caso di rettifica, l'onere di dimostrare la normalità del prezzo grava sul contribuente, in applicazione dell'art. 2697 del codice civile e del principio di vicinanza della prova. Pertanto, la posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta quanto alla ripartizione dell'onere probatorio.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Le operazioni commerciali infragruppo sono valutate in base al valore normale dei beni e dei servizi oggetto di scambio.
La norma impone di verificare i prezzi delle operazioni tra parti correlate secondo il principio del valore normale, indipendentemente dal prezzo formalmente concordato tra le società del gruppo.
Art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Definizione legislativa di valore normale.
Il valore normale costituisce il parametro di riferimento per stabilire se il corrispettivo applicato nell'operazione infragruppo sia conforme alle condizioni di mercato.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso esaminato, l'onere di provare la normalità del prezzo è posto a carico del contribuente, che dispone della documentazione e delle informazioni relative alle proprie operazioni infragruppo.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 32 del 1980
La circolare costituisce un riferimento interpretativo e operativo per l'individuazione e la verifica dei prezzi di trasferimento.
Linee guida OCSE in materia di transfer pricing
Le linee guida OCSE possono essere utilizzate come parametro tecnico per determinare la conformità dei prezzi infragruppo al principio di libera concorrenza e al valore normale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria rettifica i prezzi di operazioni infragruppo, il contribuente deve dimostrare, con documentazione idonea e analisi comparabili, che i prezzi applicati sono conformi al valore normale e alle condizioni di mercato.
- La mera esistenza di un contratto o di una fattura tra società del medesimo gruppo non è sufficiente a provare la correttezza del prezzo: occorre dimostrare la coerenza economica dell'operazione.
- Il principio di vicinanza della prova attribuisce normalmente al contribuente l'onere probatorio, poiché egli dispone delle informazioni contabili, commerciali e finanziarie necessarie per giustificare il prezzo applicato.
- Per difendersi da una rettifica di transfer pricing è opportuno predisporre una documentazione completa, basata sul valore normale, sul principio di libera concorrenza, sulle indicazioni OCSE e sui metodi di comparazione ritenuti appropriati.
- La verifica deve considerare la sostanza economica dell'operazione e non soltanto il prezzo formalmente indicato dalle parti.
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