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Sentenza

Sentenza del 16/09/2015 n. 561 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Assistenza reciproca in materia di riscossione tra stati UE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il ruolo e la cartella relativi al recupero di crediti d'imposta rimborsati ma ritenuti non spettanti. Ha contestato: l'inesistenza giuridica o invalidità della notifica per violazione della Direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca tra Stati membri; la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione del funzionario; il difetto di motivazione; l'illegittimità del ruolo straordinario emesso nelle more del giudizio di appello; l'illegittimità dei compensi di riscossione; e, in subordine, la legittimità costituzionale della disciplina relativa a tali compensi.

La decisione

La Commissione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica, poiché effettuata presso la sede della società e idonea a portare l'atto a conoscenza della destinataria, che aveva potuto difendersi e aveva anche pagato gli importi richiesti. La Direttiva 2010/24/UE disciplina i rapporti di collaborazione tra autorità fiscali degli Stati membri e non può essere invocata dal contribuente per contestare la validità dell'atto di riscossione; eventuali violazioni possono essere fatte valere dalle autorità fiscali interessate nei rapporti reciproci. È stata esclusa la necessità della sottoscrizione della cartella, ritenuta sufficientemente motivata. Il ruolo straordinario è stato considerato giustificato dall'elevato importo, dal rischio concreto di mancato recupero e dall'assenza di una stabile sede italiana della società. Sono stati ritenuti legittimi anche i compensi di riscossione e la relativa disciplina. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 30.000,00.

Norme richiamate

  • Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, 16 marzo 2010

    Direttiva sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

    La disciplina regola principalmente la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. Il contribuente non può utilizzarla, di per sé, per ottenere l'annullamento dell'atto nazionale di riscossione; le contestazioni sulla collaborazione o sui relativi presupposti spettano alle autorità fiscali coinvolte.

  • Articolo 8 della Direttiva 2010/24/UE

    Eventuali carenze nei presupposti della richiesta di assistenza devono essere valutate dall'autorità fiscale dello Stato richiesto, che può rifiutare la collaborazione quando ne ricorrano i presupposti.

  • Articolo 12 della Direttiva 2010/24/UE

    Il riferimento al titolo uniforme per la notificazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto nel giudizio promosso dal contribuente, soprattutto quando l'autorità dello Stato richiesto ha prestato la collaborazione e l'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • Articolo 25 del D.P.R. 602/1973

    La cartella deve rispettare i requisiti previsti dalla disposizione, ma la sottoscrizione del funzionario non è stata considerata un elemento essenziale per la validità della cartella.

  • Articolo 17 del Decreto Legislativo 112/1999

    La disciplina dei compensi o aggi della riscossione è stata ritenuta legittima e costituzionalmente compatibile; tali compensi finanziano l'attività complessiva dell'agente della riscossione e possono essere parametrati all'importo del debito.

Massime di principio

  • Le norme sull'assistenza reciproca tra Stati in materia fiscale disciplinano principalmente i rapporti tra amministrazioni e, salvo specifiche previsioni, non consentono al contribuente di impugnare l'atto nazionale deducendo irregolarità nella cooperazione internazionale.
  • Una notifica difficilmente può essere dichiarata inesistente quando è stata effettuata presso il destinatario corretto, l'atto è entrato nella sua disponibilità e ha consentito una difesa effettiva; in tali casi opera il principio del raggiungimento dello scopo.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non determina necessariamente la nullità, se l'atto contiene gli elementi richiesti dalla legge e consente di individuare chiaramente il debito e il suo fondamento.
  • Il ruolo straordinario può essere giustificato da circostanze concrete che evidenzino un pericolo per la riscossione, come l'importo molto elevato, l'assenza di beni o sede stabile in Italia e il rischio di dispersione del patrimonio.
  • La motivazione della cartella è sufficiente quando identifica il credito, il periodo di riferimento e la causa del recupero in modo tale da permettere al contribuente di comprendere la pretesa e contestarla.
  • I compensi di riscossione possono essere legittimi anche se l'attività svolta nel singolo caso è stata semplice o immediatamente fruttuosa, poiché remunerano l'organizzazione e i costi complessivi del sistema di riscossione.

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