Sentenza del 16/09/2015 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Nullità della sentenza - rilievo in appello- rinvio al giudice di primo grado - necessarietà in ogni caso - non sussiste. Accertamento doganale - rispetto del contraddittorio - è necessario - forma orale - non è necessaria - scambio di memorie - è sufficiente. Classificazione doganale - identificazione di merce - certificato di origine - certificato fitosanitario - efficacia di prova legale - non è tale - efficacia vincolante - non sussiste. Informazione tariffaria vincolante - effetto su soggetti terzi - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto al contraddittorio e sosteneva che fosse necessaria la rimessione della causa al giudice di prime cure. Contestava inoltre la classificazione doganale dell'aglio, invocando il certificato di origine, il certificato fitosanitario e un'informazione tariffaria vincolante rilasciata a un soggetto terzo. Secondo il ricorrente, tali documenti avrebbero dovuto vincolare l'Amministrazione o comunque escludere le sanzioni.
La decisione
La decisione ha escluso che la nullità della sentenza di primo grado comporti sempre la rimessione della causa al primo giudice: ciò è necessario solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 59, comma 1, del D.lgs. 546/1992, mentre negli altri casi il giudice d'appello può decidere direttamente nel merito. È stato inoltre ritenuto sufficiente un contraddittorio documentale nell'accertamento doganale, senza obbligo di audizione orale o personale del contribuente, purché siano garantite le facoltà difensive mediante scambio di memorie. Quanto alla classificazione doganale, le Note esplicative dell'Unione europea possono costituire un ausilio interpretativo, ma non hanno efficacia normativa propria dei regolamenti di classificazione. Il certificato di origine e quello fitosanitario non costituiscono prova legale assoluta della classificazione o dell'origine doganale. Infine, l'informazione tariffaria vincolante produce effetti soltanto nei confronti del soggetto che l'ha richiesta e non può essere invocata da terzi, neppure per ottenere automaticamente la disapplicazione delle sanzioni. La pretesa dell'Amministrazione è stata quindi sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, D.lgs. 546/1992
La rimessione della causa al giudice di primo grado in caso di nullità della sentenza è ammessa soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma; non costituisce una conseguenza automatica di ogni vizio processuale.
Artt. 11 e 66, D.lgs. 374/1990
Nel procedimento di accertamento doganale il contraddittorio può svolgersi in forma documentale; non è necessariamente richiesta un'audizione orale e personale del contribuente.
Art. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Il diritto al contraddittorio deve essere effettivo, ma può essere garantito anche attraverso la possibilità di presentare osservazioni e memorie, senza che ciò imponga sempre un confronto orale.
Artt. 220 e 236, paragrafo 1, Codice doganale comunitario
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, il recupero dei dazi e le condizioni per lo sgravio o il rimborso; non rendono automaticamente vincolanti per l'Amministrazione i documenti prodotti dal contribuente o le informazioni tariffarie riferite a soggetti diversi.
Regolamenti dell'Unione europea sulla classificazione doganale e nomenclatura combinata
La classificazione vincolante deriva dagli atti normativi dell'Unione; le Note esplicative hanno funzione interpretativa e orientativa, ma non equivalgono a una norma e non possono modificarne la portata.
Informazione tariffaria vincolante (ITV/BTI)
L'informazione tariffaria vincolante esplica i propri effetti nei confronti del richiedente e per le merci e condizioni considerate nella relativa decisione; non è automaticamente opponibile o invocabile da soggetti terzi.
Cassazione n. 2948/2006; Cassazione n. 27496/2014; Cassazione n. 8399/2013; CGUE, causa C-349/07
I precedenti richiamati confermano i principi sulla portata del contraddittorio, sugli effetti degli atti e documenti doganali e sui limiti dell'efficacia delle informazioni tariffarie e dei certificati prodotti in giudizio.
Massime di principio
- La nullità della sentenza di primo grado non comporta automaticamente il rinvio della causa al primo giudice: il rinvio è ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; negli altri casi il giudice d'appello può decidere direttamente.
- Nei procedimenti doganali il contraddittorio può essere validamente garantito mediante comunicazioni, osservazioni e memorie scritte. L'assenza di un'audizione orale non determina di per sé la violazione del diritto di difesa.
- I certificati di origine e fitosanitari attestano finalità specifiche e non costituiscono necessariamente prova legale assoluta dell'origine o della classificazione doganale ai fini tributari.
- Le Note esplicative della nomenclatura combinata sono strumenti interpretativi, non fonti normative autonome. La classificazione deve essere verificata alla luce delle voci doganali applicabili e degli atti normativi dell'Unione.
- Un'informazione tariffaria vincolante rilasciata a un altro operatore non può essere automaticamente utilizzata da un soggetto terzo, perché i suoi effetti sono normalmente limitati al richiedente, alla merce e alle condizioni esaminate.
- Per contestare un accertamento doganale è necessario dimostrare concretamente l'erroneità della classificazione applicata o una specifica violazione procedurale; la semplice produzione di documenti amministrativi o di precedenti riferiti ad altri operatori può non essere sufficiente.
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