Sentenza del 16/09/2015 n. 999 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Processo verbale di constatazione - termine di sessanta giorni per la notifica dell'atto di accertamento - valenza - dilatoria - violazione - nullità dell'atto - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica dell’atto di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione violasse l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, determinando la nullità dell’atto. La contestazione riguardava quindi la natura del termine e le conseguenze della sua inosservanza, anche alla luce delle esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e dell’approssimarsi del termine di decadenza dal potere di accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il termine di 60 giorni è stato qualificato come meramente dilatorio e non come termine la cui violazione comporti automaticamente la nullità dell’accertamento. Quando il contraddittorio con il contribuente sia stato concretamente rispettato e ricorrano particolari esigenze di speditezza, come l’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento, l’atto può essere validamente notificato prima del decorso dei 60 giorni.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine ha funzione dilatoria e tutela il contraddittorio, ma la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell’atto quando il contraddittorio sia stato comunque rispettato e sussistano concrete, particolari e motivate esigenze di urgenza.
Legge 26 aprile 2012, n. 44
Richiamata in relazione alla disciplina e agli effetti del termine previsto dopo la notifica del processo verbale di constatazione e alla possibilità di procedere prima della sua scadenza in presenza di esigenze di speditezza dell’attività amministrativa.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni dal processo verbale di constatazione è normalmente finalizzato a garantire il contraddittorio del contribuente, ma non determina automaticamente la nullità dell’accertamento se viene violato.
- Per escludere la validità dell’atto non basta dimostrare il semplice mancato rispetto del termine: occorre verificare se il contribuente sia stato concretamente privato della possibilità di presentare osservazioni e se l’amministrazione abbia indicato e dimostrato una particolare esigenza di urgenza.
- L’approssimarsi della decadenza dal potere di accertamento può costituire una ragione di urgenza, purché concreta e adeguatamente motivata, e non una giustificazione meramente generica.
- In situazioni analoghe è quindi necessario valutare congiuntamente il rispetto effettivo del contraddittorio, la motivazione dell’urgenza e l’eventuale pregiudizio concreto subito dal contribuente.
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