Sentenza del 16/09/2015 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IVA - Nota di variazione in diminuzione - Contenuto generico e impossibilità di determinare la data di effettuazione dell'operazione originaria - Diritto alla detrazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di una nota di variazione in diminuzione recante una descrizione generica, quale "eccedenza fatturazione anni precedenti", senza indicare con precisione la fattura originaria né gli elementi necessari a individuare l'operazione e la causa della variazione. In particolare, non era possibile determinare la data di effettuazione dell'operazione originaria e, quindi, verificare il rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 26 del d.P.R. 633/1972. Il contribuente sosteneva di avere comunque diritto alla detrazione dell'IVA.
La decisione
La detrazione è stata negata. Una descrizione generica non consente di verificare il rispetto del termine annuale per l'emissione della nota di variazione né di collegare la nota all'operazione originaria. Per ottenere la detrazione, la nota deve identificare esattamente la fattura originaria oppure, quando ciò non sia possibile, indicare in modo dettagliato la tipologia dello sconto o premio, la sua natura condizionata o incondizionata, l'eventuale accordo sottostante, i prodotti interessati, la disciplina IVA applicata e il periodo di riferimento.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina le variazioni dell'imponibile o dell'imposta e consente la nota di variazione in diminuzione entro termini e condizioni verificabili. La nota deve contenere elementi sufficienti a identificare l'operazione originaria e la causa della variazione; una causale generica non è idonea a dimostrare il rispetto del termine annuale né a legittimare la detrazione.
Massime di principio
- Le note di variazione in diminuzione devono essere analitiche e consentire di ricostruire senza ambiguità l'operazione originaria, la causa della variazione e il momento di effettuazione.
- Una causale generica, come "eccedenza fatturazione anni precedenti", non è normalmente sufficiente per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
- Quando non è possibile richiamare una singola fattura, occorre descrivere dettagliatamente lo sconto o premio, specificando se è condizionato o incondizionato, l'accordo che lo prevede, i beni o servizi interessati, il periodo di riferimento e la disciplina IVA applicata.
- La documentazione deve permettere all'Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 26 del d.P.R. 633/1972; in caso contrario, il diritto alla detrazione può essere negato.
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