Sentenza del 16/09/2015 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Cessioni intracomunitarie "franco fabbrica" - Trasferimento del bene - Onere della prova sulla provenienza del pagamento - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: la documentazione prodotta non provava in modo adeguato l'effettivo trasporto dei beni in un altro Stato membro. Di conseguenza, le cessioni non potevano beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le operazioni intracomunitarie.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assolvimento dell'onere della prova relativo al trasferimento effettivo dei beni dall'Italia a un altro Stato membro dell'Unione europea. Nelle cessioni "franco fabbrica", il cedente mette i beni a disposizione dell'acquirente presso i propri locali e deve comunque dimostrare che la merce sia stata effettivamente trasportata in altro Stato membro. Il contribuente aveva prodotto fatture, elenchi riepilogativi, dichiarazioni dell'acquirente estero, estratti conto societari e ricevute di pagamento Bancomat, ma tali documenti non sono stati ritenuti sufficienti, anche perché non dimostravano con certezza né il trasferimento fisico dei beni né che i pagamenti provenissero effettivamente dall'acquirente comunitario.
Norme richiamate
Disciplina delle cessioni intracomunitarie
Il regime di non imponibilità presuppone, oltre alla cessione a un soggetto passivo di altro Stato membro, l'effettivo trasferimento fisico dei beni dall'Italia a tale Stato.
Regole sull'onere della prova in materia tributaria
Spetta al cedente dimostrare la sussistenza dei requisiti per applicare il regime agevolato, inclusa la prova del trasporto o della spedizione dei beni fuori dal territorio nazionale.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie "franco fabbrica", la fattura e la dichiarazione dell'acquirente estero non bastano: il cedente deve conservare elementi oggettivi e coerenti che dimostrino il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione.
- La prova deve riferirsi non solo all'esistenza della vendita o al pagamento, ma anche all'effettivo spostamento fisico della merce e al collegamento tra trasporto, acquirente e operazione fatturata.
- Estratti conto e ricevute di pagamento dimostrano, al più, l'avvenuto pagamento; se non identificano con certezza l'acquirente o non sono collegati alla movimentazione dei beni, hanno valore probatorio limitato.
- È opportuno predisporre una documentazione complessiva e concordante, come documenti di trasporto, CMR firmati, attestazioni di arrivo, corrispondenza commerciale, ordini, tracciamento logistico e pagamenti riconducibili all'acquirente estero.
- In assenza di una prova sufficientemente rigorosa del trasferimento intracomunitario, l'Amministrazione può disconoscere la non imponibilità e recuperare l'IVA.
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