Cassazione Civile, Ordinanza n. 17035/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10189/2024, deducendo un errore di fatto risultante dagli atti. In particolare, ha sostenuto che la precedente ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto rituale la notificazione dell'atto di citazione di primo grado effettuata a mezzo posta presso un indirizzo olandese riferibile al destinatario, sulla base della firma apposta sulla cartolina di ricevimento. Secondo il ricorrente, quella firma non sarebbe stata apposta da un soggetto abilitato a ricevere l'atto per suo conto, bensì da un terzo al quale il plico era stato restituito in Italia dopo la mancata consegna. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe preso per vero un fatto inesatto, in realtà emergente dalla data manoscritta sulla cartolina e confermato, a suo dire, anche dagli atti successivi del giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il preteso errore non riguardava un fatto interno al giudizio di legittimità, ma semmai la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado. La precedente ordinanza, infatti, non aveva autonomamente accertato quel fatto, ma si era limitata a recepire e reputare corretti gli accertamenti della Corte d'appello. Poiché la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione relativi agli atti interni al giudizio di cassazione, evidenti e immediatamente rilevabili, e non per errori di diritto o di valutazione compiuti nel merito, la doglianza è stata ritenuta fuori dal perimetro del rimedio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma e, per l'errore di fatto, solo se l'errore incide sulla decisione di legittimità stessa.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e evidente di un fatto risultante dagli atti, non in una valutazione o interpretazione di fatti correttamente rappresentati.
Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
reg. CE n. 1393/2007
È richiamato solo per il contesto della notificazione transfrontaliera, ma la Corte non ne trae una specifica regula iuris autonoma nel giudizio di revocazione.
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
La combinazione normativa non consente di far valere come errore revocatorio un errore di diritto, sostanziale o processuale, né un errore di giudizio o di valutazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una pronuncia della Corte di cassazione deve riguardare esclusivamente un fatto interno al giudizio di legittimità, direttamente percepibile dagli atti esaminabili dalla Corte, e deve incidere sulla decisione della Corte stessa.
- Non è ammessa la revocazione quando il presunto errore concerne valutazioni compiute dal giudice di merito e solo successivamente ritenute corrette dalla Cassazione.
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione errori di diritto, interpretazioni giuridiche o apprezzamenti valutativi di fatti esattamente rappresentati.
- Per integrare l'errore revocatorio è necessario che il fatto asseritamente mal percepito sia incontestabilmente escluso dagli atti o positivamente accertato, non sia stato oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere di evidenza assoluta e immediata rilevabilità.
- Quando il giudizio di cassazione si limita a prendere atto degli accertamenti di merito e a qualificarli giuridicamente corretti, l'eventuale errore nei presupposti fattuali della decisione di merito non è deducibile con revocazione della pronuncia di legittimità.
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