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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09539/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso, sostenendo di aver conosciuto solo successivamente un atto ritenuto essenziale ai fini della decisione: la sentenza penale di assoluzione dell'ex legale rappresentante dai reati connessi ai medesimi fatti oggetto del contenzioso tributario. La società deduceva quindi che tale sopravvenuta conoscenza dovesse incidere sull'esito del giudizio di legittimità relativo all'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva contestato l'indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto e la conseguente tassazione ai fini IRES e IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la revocazione delle ordinanze/sentenze della Cassazione è ammessa, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., solo nei casi di errore percettivo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.; il motivo prospettato dalla società, fondato sulla sopravvenuta conoscenza della sentenza penale, attiene invece al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. Inoltre, il rimedio revocatorio ex art. 391-ter c.p.c. è esperibile nei confronti delle sentenze di Cassazione che decidono anche il merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., non già contro provvedimenti di mera legittimità che si limitano al rigetto dei motivi di ricorso. Poiché l'ordinanza impugnata aveva soltanto rigettato il ricorso, senza decidere nel merito, la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. è stata ritenuta non proponibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    sopravvenuta conoscenza di un atto essenziale ai fini del decidere

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non esperibile contro un'ordinanza di mero rigetto della Cassazione, perché la revocazione dei provvedimenti di legittimità è ammessa nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come il solo vizio revocatorio deducibile contro i provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., quando vi sia una falsa percezione della realtà o una svista materiale su fatti non controversi.

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai casi di errore percettivo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 391-ter c.p.c.

    consente la revocazione solo delle sentenze della Cassazione che decidono anche il merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non anche delle sentenze o ordinanze di mera legittimità di rigetto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per distinguere le decisioni della Cassazione che definiscono anche il merito, impugnabili con revocazione, da quelle che si arrestano al sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e tipizzato: per i provvedimenti di mera legittimità è ammessa solo per errore percettivo, mentre non è estensibile ad altri motivi revocatori salvo espressa previsione.
  • La sopravvenuta conoscenza di un documento o di una decisione esterna al giudizio non consente di revocare un'ordinanza della Cassazione che si sia limitata a rigettare il ricorso senza pronunciare nel merito.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione contro una decisione della Cassazione, occorre verificare non solo il tipo di vizio dedotto, ma anche la natura del provvedimento impugnato, distinguendo tra decisioni di mero rigetto e decisioni che statuiscono anche sul merito.
  • La disciplina della revocazione delle sentenze di legittimità va interpretata restrittivamente, in coerenza con l'esigenza di stabilità dei giudizi e di evitare la perpetuazione indefinita del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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