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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09640/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità: ha contestato l'uso della motivazione per relationem, la valutazione di attendibilità della persona offesa e la mancata individuazione del correo indicato negli atti. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e carenza motivazionale per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in sostanza ripetitive di quelle già proposte in appello, prive di specifico confronto con la motivazione impugnata e dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di questioni già dedotte e disattese in appello con motivazione congrua, e comunque volto a una diversa lettura del compendio probatorio. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sulla base di plurimi elementi di gravità del fatto, tra cui il contesto, la presenza di più persone, l'uso dell'arma e il danno subito dalla persona offesa, incluse le lesioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 628, primo comma, secondo comma, terzo comma, nn. 1) e 2), c.p.

    Norme richiamate per qualificare il reato contestato come rapina in concorso, aggravata secondo le circostanze indicate; la Corte non rimetterà in discussione l'apprezzamento di merito sulla responsabilità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno è stata esclusa dal giudice di merito sulla base della complessiva gravità del fatto; la Corte di cassazione ribadisce che si tratta di valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello, se la sentenza impugnata le ha disattese con motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
  • La censura che non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito probatorio, né una lettura alternativa delle deposizioni della persona offesa o degli altri elementi istruttori.
  • Il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. è espressione di valutazione di merito fondata sulla complessiva gravità del fatto e sugli indici concretamente apprezzati dal giudice, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale effettivo e risultante dal testo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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