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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29441/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione e il completamento di alloggi di edilizia residenziale. Un consorzio con attività esterna aveva stipulato il contratto con la stazione appaltante. Il titolare di una delle imprese consorziate aveva chiesto pagamento, tramite decreto ingiuntivo, di somme per lavori aggiuntivi non previsti nel contratto originario, sostenendo che tali opere fossero state concordate con la direzione lavori e che, in ogni caso, egli potesse agire direttamente contro la stazione appaltante o, in subordine, ottenere un indennizzo per indebito arricchimento. La stazione appaltante ha opposto il decreto, eccependo la carenza di legittimazione del singolo consorziato e la mancata tempestiva iscrizione delle riserve. In primo grado e in appello le domande del ricorrente sono state respinte: i giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto contrattuale fosse solo tra consorzio e stazione appaltante, che il consorziato fosse estraneo al rapporto esterno e che, comunque, per i lavori extra contratto mancassero i presupposti per pretendere compensi o indennizzi. Nel ricorso per cassazione il consorziato ha censurato: l'omesso esame delle risultanze della CTU; la violazione delle norme sul consorzio e sulla legittimazione processuale; l'erronea esclusione di un autonomo rapporto contrattuale con la stazione appaltante; l'erronea applicazione della disciplina delle varianti in appalto pubblico; l'erronea esclusione della possibilità di agire in via surrogatoria o residuale ex artt. 2041 e 2042 c.c.; l'erronea pretesa di riserve contabili nonostante la dedotta autonomia del rapporto; e, in generale, la negazione del diritto al pagamento delle opere extra capitolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel consorzio con attività esterna, il contratto di appalto con la stazione appaltante attribuisce al consorzio la qualità di unico soggetto legittimato nei confronti del committente, mentre il singolo consorziato può far valere eventuali pretese solo nei rapporti interni con il consorzio. Ha inoltre ribadito che la censura fondata sulla CTU non integra il vizio di omesso esame di un fatto storico e che, in materia di appalto pubblico, i lavori extra contratto non autorizzati non danno diritto, di regola, né al compenso né all'indennizzo da arricchimento senza causa; inoltre, la mancanza o la tardività delle riserve è ostativa alle pretese economiche. Rimane quindi ferma la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande del ricorrente nei confronti della stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La censura di omesso esame ex n. 5 richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione della CTU. I motivi di violazione di legge non possono essere veicolo per una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti e le risultanze su cui la censura si fonda.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 2602 c.c.

    Il consorzio con attività esterna è strumento di collaborazione tra imprese; la sua stipulazione non comporta l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unico privo di ogni autonomia.

  • art. 2615 c.c.

    Nel consorzio che contratta con i terzi per conto dei consorziati opera una disciplina speciale che può determinare una duplicità di legittimazioni passive, ma il consorzio resta il centro di imputazione del rapporto esterno.

  • art. 1705 c.c.

    Le regole del mandato sono richiamate in via di principio, ma sono derogate dalla disciplina consortile quando il consorzio opera verso i terzi per conto dei consorziati.

  • art. 342 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Nell'appalto pubblico le varianti extra contratto non autorizzate non danno, di regola, diritto ad aumento di prezzo; il compenso è eccezionalmente possibile solo in presenza dei rigorosi presupposti giurisprudenziali indicati dalla Corte.

  • art. 13 capitolato speciale d'appalto

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le opere sarebbero state ordinate dalla direzione lavori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 14 capitolato speciale d'appalto

    Richiamato dal ricorrente in connessione al tema delle opere aggiuntive e delle riserve; la Corte non ne ha tratto un diverso esito.

  • art. 45 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La Corte d'appello lo ha richiamato in modo non pertinente ratione temporis; la Cassazione ha ritenuto comunque corretta la qualificazione giuridica del rapporto consortile.

  • art. 47 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamo ritenuto non decisivo ai fini della correttezza della decisione, perché la soluzione è stata ricondotta alla disciplina del consorzio con attività esterna.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è ammessa solo in via residuale, se il danneggiato non dispone di altra azione; inoltre, nei lavori pubblici extra contratto non autorizzati non è normalmente riconoscibile un indennizzo contro la P.A.

  • art. 2042 c.c.

    Il principio di residualità impedisce l'azione di arricchimento quando l'attore abbia o abbia avuto a disposizione un'altra azione tipica o un diverso rimedio, anche nei rapporti di appalto pubblico.

  • art. 1664 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per escludere l'onere delle riserve in un rapporto che egli assumeva autonomo; la Corte ha comunque ribadito l'obbligo di riserva per le pretese che incidano sul corrispettivo dell'appalto pubblico.

  • art. 2043 c.c.

    Le riserve nel registro di contabilità sono necessarie anche per pretese risarcitorie che incidano sul compenso complessivo spettante all'appaltatore.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta per difetto di specificità e per mancata rituale riproposizione della domanda nei gradi successivi.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla necessità di proporre compiutamente le domande nel processo.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande non accolte e non riproposte si intendono rinunciate; l'omessa riproposizione in appello comporta la perdita della relativa questione, salvo i casi di effettiva omissione di pronuncia su domanda assorbita.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto di azione e alla tutela giurisdizionale delle pretese fatte valere.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma senza incidere sulla conclusione di inammissibilità o infondatezza delle censure.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato come possibile tutela verso il direttore dei lavori che avesse agito fuori dai poteri, ma non verso la stazione appaltante per opere extra contratto non autorizzate.

  • art. 2315 c.c.

    Citat o dal ricorrente nel contesto della disciplina dei consorzi, senza che ciò mutasse la qualificazione del rapporto esterno.

  • art. 2600 c.c.

    Citato dal ricorrente nella critica alla decisione, ma non rilevante ai fini della soluzione adottata.

Massime di principio

  • Nel consorzio con attività esterna che stipula un appalto con la stazione appaltante, il rapporto esterno fa capo al consorzio quale autonomo centro di imputazione: il singolo consorziato, di regola, non è legittimato ad agire direttamente verso il committente per i crediti derivanti dal contratto.
  • Le doglianze in cassazione che si limitano a contestare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili come omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTU è un mezzo di ausilio istruttorio e non coincide con il fatto storico.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nei lavori pubblici, l'appaltatore che esegua opere extra contratto o varianti non autorizzate non ha, di regola, diritto a compenso o indennizzo nei confronti della pubblica amministrazione; il riconoscimento del compenso è ammesso solo in presenza dei rigorosi presupposti di legge e di giurisprudenza, inclusa la tempestiva riserva.
  • L'azione di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario: non è proponibile quando l'ordinamento offra o abbia offerto un'azione tipica per ottenere il medesimo risultato, e non può essere utilizzata per aggirare le regole speciali dell'appalto pubblico.
  • Le riserve contabili devono essere tempestivamente iscritte quando l'appaltatore intenda contestare la contabilizzazione o chiedere somme ulteriori che incidano sul corrispettivo complessivo, anche se le pretese vengano prospettate in termini risarcitori o indennitari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppaltoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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