Cassazione Penale, Ordinanza n. 18962/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, in vista dell'udienza predibattimentale fissata in un procedimento penale per diffamazione aggravata dalla continuazione, ha proposto richiesta di rimessione del processo ex art. 45 ss. c.p.p., deducendo la sussistenza di situazioni ambientali interne all'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ritenute espressive di ostilità nei suoi confronti per esposti da lui presentati e non valutati. La Corte non entra nel merito delle dedotte ragioni di ostilità, perché rileva innanzitutto profili di inammissibilità formale: la domanda non risulta certamente proveniente dall'imputato, poiché la sottoscrizione non è autenticata ed è stata inviata per posta alla Procura generale; inoltre manca la notifica alle altre parti, condizione indefettibile prevista dall'art. 46 c.p.p. La Corte richiama la disciplina e la giurisprudenza secondo cui la rimessione ha carattere eccezionale, richiede un'interpretazione restrittiva e presuppone una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, tale da incidere sull'imparzialità del giudice o sulla libertà di determinazione dei partecipanti al processo. Tuttavia, nel caso concreto, la decisione si fonda sull'inammissibilità della richiesta per difetto di autenticazione e di notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Ha ritenuto che non fosse certa la provenienza dell'istanza dall'imputato, in assenza di autenticazione della firma, e che mancasse la notifica alle altre parti, adempimento richiesto a pena di inammissibilità. Ha inoltre precisato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non segue la condanna alle spese processuali; tuttavia, per l'inammissibilità, ha applicato l'art. 48, comma 6, c.p.p., condannando l'istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Norme richiamate
disciplina la rimessione del processo, istituto eccezionale da interpretarsi restrittivamente
l'art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo l'onere di notificare l'atto alle altre parti
la notifica alle altre parti è condizione indefettibile di ammissibilità della richiesta e non ammette equipollenti
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'istante al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente determinata
non consente di sostituire la prescritta notificazione della richiesta con l'invio a mezzo raccomandata, rimedio utilizzabile esclusivamente dal difensore secondo la disciplina richiamata
artt. 81, 595, primo, secondo e terzo comma, c.p.
individuano il reato oggetto del procedimento nel quale è stata proposta la richiesta di rimessione
Massime di principio
- La rimessione del processo è un istituto eccezionale, che deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e perciò richiede un'interpretazione restrittiva dei presupposti legali.
- Per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, radicato nell'ambiente territoriale del processo e con intensità tale da creare un concreto pericolo per l'imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
- I motivi di legittimo sospetto possono essere ravvisati solo come conseguenza di una grave situazione locale già esistente e non autonomamente.
- La richiesta di rimessione deve provenire con certezza dall'imputato; in difetto di autenticazione della sottoscrizione non è verificata la provenienza dell'atto e la domanda è inammissibile.
- La notifica della richiesta di rimessione alle altre parti è una condizione essenziale di ammissibilità, non surrogabile da modalità equipollenti.
- Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non segue la condanna alle spese processuali, ma in caso di inammissibilità può applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48, comma 6, c.p.p.
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