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Sentenza

Sentenza n. 1482/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3864/2025, depositata e resa pubblica il 19.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5454/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli relativa all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 18 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il titolo era stato notificato all’Amministrazione, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava provato l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante l’assegnazione della Carta elettronica per le annualità e gli importi indicati nel titolo, oltre agli interessi. Ha accolto la richiesta di astreinte, qualificandola come misura sanzionatoria e compulsoria, e l’ha determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento, con limite massimo del 10% del capitale dovuto. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nella fattispecie, una condizione per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, affidandogli il compimento degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l’applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, parametrata nella fattispecie agli interessi legali sul valore economico della prestazione e contenuta entro il limite del 10% del capitale dovuto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione.
  • Quando il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato con la sentenza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche a un obbligo di facere consistente nell’emissione o assegnazione di un beneficio elettronico, quando la prestazione abbia un valore economico determinato e sia quindi assimilabile, ai fini della quantificazione dell’astreinte, a una condanna pecuniaria.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l’organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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