Cassazione Civile, Ordinanza n. 05579/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa a un avviso di intimazione di pagamento per imposta di successione. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato istanza con documentazione sopravvenuta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, assumendo di avere annullato in autotutela l'iscrizione a ruolo posta a base dell'intimazione e di avere poi reiscritto l'imposta nei limiti della quota ereditaria spettante al contribuente. Il ricorrente si è opposto alla richiesta di estinzione chiedendo la liquidazione delle spese in proprio favore. La Corte ha esaminato quindi gli effetti dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato e il relativo regime delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta l'estinzione del giudizio; fuori dai casi di definizione agevolata, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di cassazione tributario si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con il processo tributario.
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel caso di estinzione per cessazione della materia del contendere è possibile la compensazione o la regolazione delle spese secondo la valutazione complessiva della lite; nel caso concreto, però, è stata applicata la soccombenza virtuale a carico dell'Amministrazione.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere impedisce la sopravvivenza della sentenza di merito impugnata, che va cassata senza rinvio perché manca più l'oggetto attuale della controversia.
La Corte richiama il regime ordinario dell'estinzione dell'impugnazione, distinguendolo dalla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
L'annullamento in autotutela può giustificare la compensazione delle spese solo se rappresenta un comportamento processuale conforme a lealtà, in presenza di obiettiva complessità della materia e non di un errore iniziale manifesto.
art. 3 Cost.
È richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha eliminato una disciplina irragionevole che impediva la condanna dell'Amministrazione virtualmente soccombente nel caso di estinzione del giudizio tributario.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo tributario, con cassazione senza rinvio della sentenza di merito non più attuale.
- Quando il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, salvo ipotesi speciali di definizione delle pendenze tributarie o ricorrenza di ragioni idonee a giustificarne la compensazione.
- Nel processo tributario di legittimità, il regime dell'estinzione per cessazione della materia del contendere si coordina con l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la misura è eccezionale e strettamente limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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