Ordinanza n. 2049/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: A) dell’Accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi finalizzato all’acquisizione al patrimonio comunale, prot. n. 33799 del 27.11.2025, notificato alla ricorrente in data 19.12.2025, con cui il Comune di Monte Compatri ha accertato la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 08/2023 e ha dichiarato tale atto “titolo per l'acquisizione gratuita” dell’immobile sito in Via delle Carrarecce snc, distinto in catasto al foglio 21, p.lla 637; B) ove e per quanto occorra, e nella parte di interesse, dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi n. 08-2023, prot. n. 7815 del 15.03.2023, presupposta al precedente atto, nella parte in cui individua la Sig.ra Anna Maria Piccinini quale “obbligata in solido in quanto concedente della p.lla 637”; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, dichiarato titolo per l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, nonché, per quanto occorra, l’ordinanza di demolizione nella parte in cui individua la ricorrente quale obbligata in solido
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’accertamento comunale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino, con conseguente dichiarazione dell’atto quale titolo per l’acquisizione gratuita dell’immobile, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre contestato, per quanto di interesse, l’ordinanza di demolizione presupposta nella parte in cui la individua come obbligata in solido in quanto concedente dell’area. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che l’acquisizione riguarderebbe un terreno di proprietà di un soggetto terzo e che, alla data della decisione, non era stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria nei confronti della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Ha rilevato che, secondo quanto affermato nel ricorso, l’acquisizione riguarda un terreno di proprietà di un soggetto terzo e che, allo stato, non risulta irrogata alcuna sanzione pecuniaria nei confronti della ricorrente. Non è stata quindi ravvisata un’urgenza cautelare concreta e attuale. Il giudice non ha definito il merito delle censure contro gli atti impugnati. Nulla sulle spese, poiché il Comune e il terzo evocato non si sono costituiti in giudizio.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per carenza del periculum in mora.
È implicitamente pertinente agli effetti dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e dell’acquisizione gratuita, ma il testo non indica espressamente tale norma né ne sviluppa l’interpretazione.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito può essere escluso quando l’atto impugnato non produce, allo stato, un pregiudizio immediato nei confronti del ricorrente.
- La domanda cautelare può essere respinta senza esaminare il fumus boni iuris quando manca il requisito del periculum in mora.
- Ai fini della valutazione cautelare, assumono rilievo la titolarità del bene interessato dall’acquisizione e l’effettiva irrogazione di sanzioni nei confronti del ricorrente: l’acquisizione di un terreno appartenente a un terzo e l’assenza di una sanzione pecuniaria attuale possono escludere l’urgenza cautelare.
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