Cassazione Civile, Ordinanza n. 19881/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente volta a ottenere l'inquadramento nella categoria C5 sin dal 1 agosto 2003 e nella categoria C6 dal 1 gennaio 2008, con conseguente pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove documentali già presenti in atti, in particolare un certificato attestante la partecipazione a un corso di formazione in affiancamento con un funzionario, documentazione che secondo la ricorrente era conforme all'accordo del 27 febbraio 2002. La censura, però, è stata prospettata come errore nella valutazione dell'esistenza in atti del documento e nella mancata considerazione di una circostanza asseritamente provata da quel documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando si deduce che il giudice di merito abbia erroneamente considerato non prodotto un documento decisivo, il rimedio non è la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c., ma, ricorrendone i presupposti, la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Nel caso concreto, la stessa ricorrente aveva parlato di una svista, ossia di un errore percettivo del giudice di merito sulla presenza agli atti del documento. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, perché la pubblica amministrazione non ha svolto difese con controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non è la norma correttamente invocabile per censurare l'errore del giudice di merito che abbia ritenuto non prodotto un documento decisivo, trattandosi di questione che attiene a un possibile errore percettivo
costituisce il rimedio da esperire, se ne ricorrono i presupposti, quando si assume che il giudice abbia fondato la decisione su una svista circa la presenza o l'assenza di un documento in atti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il parametro dell'importo base cui commisurare l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Se la censura investe l'errore del giudice di merito nel ritenere non prodotto un documento decisivo, la doglianza non va veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c., ma come possibile errore percettivo deducibile, ricorrendone i presupposti, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- La mera contestazione della valutazione del giudice circa la prova documentale, quando si traduca nell'allegazione di una svista sulla presenza del documento in atti, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- In sede di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi della disciplina speciale in materia di spese di giustizia.
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