Cassazione Penale, Ordinanza n. 23108/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha solo ridotto il trattamento sanzionatorio ma ha confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo hanno dedotto la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza che la querela sarebbe stata proposta da soggetto privo di legittimazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre censure già disattese in appello. Inoltre, la doglianza richiedeva accertamenti di fatto sulla qualità del querelante, non consentiti in sede di legittimità, e la Corte territoriale aveva già chiarito che il soggetto che ha sporto querela era titolare, nell'impresa, della detenzione qualificata del bene sottratto.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
non citato
non citato
non citato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce il difetto della condizione di procedibilità deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello è priva di specificità.
- La legittimazione a proporre querela può spettare anche al responsabile della sicurezza di un esercizio commerciale, quando sia titolare della detenzione qualificata del bene custodito e tale posizione rientri nell'area di protezione della norma incriminatrice.
- La verifica della mancanza della condizione di procedibilità, quando richiede accertamenti fattuali sulla qualità del querelante, è trattata come questione di fatto e incontra i limiti del sindacato di legittimità della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità manifestamente rilevabile del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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