Cassazione Penale, Ordinanza n. 27892/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato la sua espulsione disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, del testo unico immigrazione. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, che il giudice di sorveglianza non avrebbe correttamente apprezzato la presenza di eventuali situazioni ostative di natura personale e familiare, rilevanti anche alla luce dell’art. 8 CEDU. La Corte rileva però che il tribunale aveva effettivamente valutato tali profili e li aveva esclusi con motivazione di merito, rispetto alla quale il ricorrente opponeva soltanto una diversa lettura fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse già esaminato, in modo non illogico, le eventuali ragioni ostative personali e familiari rilevanti ai fini convenzionali, escludendole con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, poiché il ricorso mirava solo a contestare una valutazione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la disposizione è richiamata come base del provvedimento di espulsione confermato dal tribunale di sorveglianza
art. 8 CEDU
i possibili ostacoli personali e familiari all’espulsione devono essere valutati anche alla luce della tutela della vita privata e familiare
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel controllo di legittimità sulla conferma dell’espulsione disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, del testo unico immigrazione, la Corte verifica se il giudice di merito abbia effettivamente considerato le eventuali situazioni ostative personali e familiari rilevanti anche ai sensi dell’art. 8 CEDU.
- Quando il giudice di sorveglianza abbia già effettuato tale valutazione con motivazione non manifestamente illogica, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile perché investe profili di merito.
- La censura che non denunci un vizio di legittimità ma miri solo a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale fattuale compiuto dal giudice a quo non è scrutinabile in cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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