Cassazione Penale, Sentenza n. 12428/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: (1) la sussistenza di un "ampio organismo plurisoggettivo" di tipo camorristico risultante da una presunta fusione/incorporazione della società Kuadra Srl/Spa nel clan Lo Russo. In particolare si affermava che le risultanze istruttorie non avrebbero dimostrato un'effettiva infiltrazione criminale nel settore degli appalti sanitari (mancanza di gare aggiudicate grazie a pressioni mafiose, concorrenza effettiva, assenza di utilità per l'impresa), mentre emergerebbe più correttamente un rapporto estorsivo della consorteria nei confronti dell'impresa. La difesa ha altresì criticato la valutazione probatoria delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori. (2) Il secondo motivo deduceva l'eccessività della pena per il diniego delle attenuanti generiche, sul presupposto che Festa fosse un semplice dipendente, incensurato e privo di poteri decisionali nella Kuadra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e inidoneo a confrontarsi con il perimetro deciso nella precedente sentenza di annullamento (che aveva identificato l'organizzazione contestata con il clan Lo Russo) e ha confermato che il giudice del rinvio, con i poteri di cui all'art. 627 c.p.p., ha correttamente riconsiderato il materiale probatorio. La Corte d'appello, nella sua rinnovata valutazione, ha ritenuto provata la partecipazione di Festa al clan quale mediatore/intermediario tra l'associazione e la società Kuadra, sulla scorta di numerose intercettazioni e di dichiarazioni di collaboratori, nonché di elementi indiziari sulla sua consapevolezza e attività a favore della consorteria. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto infondata la censura: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la mancanza di ravvedimento e con la versione mendace della difesa, circostanze adeguatamente valutate dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una somma da versare alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento e un'attività fattiva a favore del sodalizio (non è necessaria la prova della commissione di reati-scopo). Il sesto comma attiene a circostanze aggravanti valutate dal giudice del merito
Il giudice del rinvio deve riesaminare compiutamente il materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo divieto di reiterare il percorso logico già censurato dalla Corte di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione; implica l'obbligo di articolare i motivi secondo i limiti procedurali
Attenua la pena per chi ha agito sotto la pressione di coercizioni o per altre specifiche cause; tuttavia l'incensuratezza e la qualifica di dipendente non garantiscono automaticamente l'applicazione: il giudice valuta anche il ravvedimento e la credibilità della difesa
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione dichiarata inammissibile, valutando la colpa nell'impugnazione
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U, n. 36958/2021; Sez. U, n. 33748/2005; altre pronunce citate)
La partecipazione mafiosa è caratterizzata da inserimento stabile e attività concreta a favore del sodalizio; la valutazione del giudice del merito sulle prove (intercettazioni, dichiarazioni, condotte) ha ampia discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se priva di vizi logico-giuridici
Massime di principio
- La semplice posizione di dipendente in una società che tratta con ambienti criminali non esclude automaticamente la responsabilità: rileva l'effettiva attività svolta e la consapevolezza/partecipazione agli scopi del clan
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, se valutate nel loro contesto unitario e congiuntamente ad altre emergenze (dichiarazioni di collaboratori, comportamenti concreti), possono costituire la base per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare il materiale probatorio nei limiti stabiliti dalla Cassazione: non può ignorare la ricostruzione vincolante disposta dalla pronuncia di annullamento ma ha il potere di rivalutare le prove per accertare la responsabilità
- Le censure generiche o meramente confutative sull'apprezzamento della prova sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso in Cassazione richiede specificità e indirizzo verso vizi precisi di diritto o di motivazione
- Per ottenere le attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti; è determinante la valutazione complessiva del comportamento post-fatto (ravvedimento, collaborazione, credibilità della versione difensiva)
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