Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28779/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003, originariamente annullato dalla CTP e poi ripristinato dalla CTR su appello dell'Ufficio. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due censure entrambe formulate come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: con il primo motivo ha sostenuto che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto automaticamente per effetto dell'ammissione della società ad amministrazione straordinaria, intervenuta dopo la proposizione dell'appello e prima della scadenza del termine per la costituzione; con il secondo ha dedotto la violazione del contraddittorio ex art. 111 Cost., assumendo di non essersi potuta difendere in giudizio e di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione orale. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze difettavano di specificità e autosufficienza: il decreto di ammissione alla procedura concorsuale non era stato trascritto né prodotto, neppure in copia informale, e nemmeno gli atti processuali richiamati a fondamento della dedotta mancata costituzione e partecipazione all'udienza erano stati riprodotti o allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un decreto di ammissione ad amministrazione straordinaria non prodotto né trascritto, con conseguente impossibilità di verificare la data di apertura della procedura, il tipo di amministrazione straordinaria e l'eventuale decorrenza dell'interruzione del processo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la società si è limitata a contestare quanto affermato dalla CTR senza produrre o trascrivere gli atti da cui desumere la mancata notificazione o comunicazione e senza dimostrare la legittimazione alla notifica nei confronti dei commissari straordinari. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, terzo comma, l. fall.

    La parte che invoca l'interruzione automatica del giudizio per effetto della procedura concorsuale deve mettere la Corte in condizione di verificare, tramite la produzione del relativo decreto, se e da quando la procedura sia stata aperta e quale disciplina sia applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità della sentenza o del procedimento devono essere sorrette da specifica indicazione e produzione degli atti su cui si fondano, pena l'inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    La dedotta violazione del contraddittorio richiede una dimostrazione puntuale dei fatti processuali asseritamente lesivi, non essendo sufficiente una mera allegazione generica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1 bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale base per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi fonda la censura su atti processuali o documenti ha l'onere di indicarli specificamente e di riprodurne il contenuto essenziale o di produrli, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando si deduce la nullità del giudizio per effetto di una procedura concorsuale sopravvenuta, è indispensabile produrre il provvedimento di ammissione e gli elementi necessari a stabilire la disciplina applicabile e il momento da cui decorre l'eventuale interruzione.
  • La censura di violazione del contraddittorio non può essere accolta se resta priva di riscontri documentali sugli atti processuali asseritamente omessi o irregolari e se non chiarisce la posizione processuale delle parti legittimate dopo l'apertura della procedura concorsuale.
  • La mancata costituzione in giudizio non comporta, di per sé, il diritto a ricevere la comunicazione dell'udienza di discussione, se non nei limiti previsti dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.