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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6866/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello con plurimi motivi. In sintesi: contestano la valutazione probatoria e la motivazione sui reati di tentata estorsione, danneggiamento e furto (artt. 629, 624, 625, 633 e connessi), lamentano errore nell'interpretazione delle intercettazioni e nell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; deducono contraddittorietà sulla responsabilità personale e sull'aggravante della pluralità di persone; contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62-bis c.p.; chiedono la riqualificazione dei fatti in continuazione e la rinnovazione dell'istruttoria (es. ascolto di conversazioni), e la riconsiderazione della sussistenza del dolo o del contributo causale di ciascuno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che molte censure costituiscano una rivalutazione di fatto del materiale probatorio, materia riservata al giudice di merito, e che non ricorra la manifesta illogicità richiesta per sindacare in sede di legittimità. Per quanto riguarda specifiche questioni procedurali o di valutazione delle intercettazioni e delle testimonianze, la Corte ha confermato la correttezza dell'argomentazione dei giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, con esclusione dell'obbligo di rifondere le spese delle parti civili che non hanno fornito un contributo utile al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è quindi sostanzialmente confermata nella sua efficacia, senza accoglimento dei motivi principali dedotti in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio e che molte doglianze sono di merito e dunque inammissibili

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati per affermare che questioni non dedotte in appello non possono essere in linea di principio sollevate in cassazione salvo eccezioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte ha ritenuto che la richiesta attiene alla valutazione di merito e non sia stata dimostrata manifestamente rilevante ai fini della legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla continuazione: la Corte osserva che la materia non era stata dedotta tempestivamente in appello, quindi non poteva essere valorizzata in cassazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul reato di estorsione: le censure sulla qualificazione come tentata estorsione e sulla mancanza di finalità estorsiva sono state ritenute contestazioni di merito non ammissibili in cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiesta di riconoscimento dell'attenuante per buona condotta processuale non accolta: la Corte ha ritenuto motivata la decisione del giudice di merito di non riconoscere l'attenuante

  • art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante della pluralità di persone: la Corte ha esaminato la contestazione e ritenuto non sussistente un vizio tale da rendere la motivazione manifestamente illogica

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: questioni che richiedono una nuova valutazione delle testimonianze o delle intercettazioni sono in genere inammissibili se non sussiste manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Controversie sull'interpretazione di conversazioni intercettate e sull'attendibilità delle persone offese sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione
  • Motivi generici, ripetitivi o che si limitano a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio sono dichiarati inammissibili
  • Questioni non sollevate nel grado d'appello non possono essere introdotte in cassazione salvo che fossero rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; per chiedere la qualificazione come continuazione è necessario averla proposta in appello
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; le parti civili otterranno liquidazione solo se hanno dato un concreto contributo alla decisione in sede di legittimità
  • Per ottenere l'ammissione di nuove prove o la rinnovazione dell'istruttoria è necessario farne valere l'indispensabilità e l'impossibilità di dedurle prima; la mera affermazione della loro utilità non basta in cassazione

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