Cassazione Penale, Sentenza n. 6866/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello con plurimi motivi. In sintesi: contestano la valutazione probatoria e la motivazione sui reati di tentata estorsione, danneggiamento e furto (artt. 629, 624, 625, 633 e connessi), lamentano errore nell'interpretazione delle intercettazioni e nell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; deducono contraddittorietà sulla responsabilità personale e sull'aggravante della pluralità di persone; contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62-bis c.p.; chiedono la riqualificazione dei fatti in continuazione e la rinnovazione dell'istruttoria (es. ascolto di conversazioni), e la riconsiderazione della sussistenza del dolo o del contributo causale di ciascuno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che molte censure costituiscano una rivalutazione di fatto del materiale probatorio, materia riservata al giudice di merito, e che non ricorra la manifesta illogicità richiesta per sindacare in sede di legittimità. Per quanto riguarda specifiche questioni procedurali o di valutazione delle intercettazioni e delle testimonianze, la Corte ha confermato la correttezza dell'argomentazione dei giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, con esclusione dell'obbligo di rifondere le spese delle parti civili che non hanno fornito un contributo utile al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è quindi sostanzialmente confermata nella sua efficacia, senza accoglimento dei motivi principali dedotti in cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio e che molte doglianze sono di merito e dunque inammissibili
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati per affermare che questioni non dedotte in appello non possono essere in linea di principio sollevate in cassazione salvo eccezioni
Riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva: la Corte ha ritenuto che la richiesta attiene alla valutazione di merito e non sia stata dimostrata manifestamente rilevante ai fini della legittimità
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti
Richiamato rispetto alla continuazione: la Corte osserva che la materia non era stata dedotta tempestivamente in appello, quindi non poteva essere valorizzata in cassazione
Norma sul reato di estorsione: le censure sulla qualificazione come tentata estorsione e sulla mancanza di finalità estorsiva sono state ritenute contestazioni di merito non ammissibili in cassazione
Richiesta di riconoscimento dell'attenuante per buona condotta processuale non accolta: la Corte ha ritenuto motivata la decisione del giudice di merito di non riconoscere l'attenuante
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Riferimento all'aggravante della pluralità di persone: la Corte ha esaminato la contestazione e ritenuto non sussistente un vizio tale da rendere la motivazione manifestamente illogica
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: questioni che richiedono una nuova valutazione delle testimonianze o delle intercettazioni sono in genere inammissibili se non sussiste manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Controversie sull'interpretazione di conversazioni intercettate e sull'attendibilità delle persone offese sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione
- Motivi generici, ripetitivi o che si limitano a chiedere una diversa lettura del compendio probatorio sono dichiarati inammissibili
- Questioni non sollevate nel grado d'appello non possono essere introdotte in cassazione salvo che fossero rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; per chiedere la qualificazione come continuazione è necessario averla proposta in appello
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; le parti civili otterranno liquidazione solo se hanno dato un concreto contributo alla decisione in sede di legittimità
- Per ottenere l'ammissione di nuove prove o la rinnovazione dell'istruttoria è necessario farne valere l'indispensabilità e l'impossibilità di dedurle prima; la mera affermazione della loro utilità non basta in cassazione
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