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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31610/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Salerno che aveva ribadito la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico, non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi non scrutinabile nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con un motivo generico, aspecifico e non deducibile in sede di legittimità, rilevando che la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti; la Corte non ne esamina il merito, ma prende atto della condanna pronunciata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso è qualificato come manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico, quindi non ammissibile nel giudizio di legittimità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a formule generiche di violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare in modo puntuale gli specifici passaggi della decisione impugnata da censurare.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo diretto e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è aspecifica e manifestamente inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua e logicamente coerente sulla responsabilità e sulla pena, la cassazione non può essere chiamata a una rivalutazione meramente fattuale delle risultanze processuali.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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