Cassazione Penale, Sentenza n. 6090/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che conferma la confisca patrimoniale disposta dal Tribunale di Napoli. Contestano: a) vizi di motivazione e violazione dei diritti di difesa e del giusto processo, per presunta istruttoria unilaterale e insufficiente contraddittorio; b) mancata attualità della pericolosità (ultima condotta penalmente rilevante risalente al 2003) e sproporzione della misura; c) violazione del divieto di ne bis in idem e illegittimità della misura alla luce di una sentenza di proscioglimento del 2021 relativa ad altri reati e a precedente restituzione di beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, valorizzando precedenti penali e la sproporzione tra valore dei beni acquisiti nel periodo di pericolosità e le risorse lecite. Ha inoltre affermato che la mancanza di attualità della pericolosità non esclude la confisca preventiva dei beni acquistati nel periodo rilevante. Sul secondo motivo ha confermato che le misure di prevenzione patrimoniali non sono sanzioni penali e pertanto il principio del ne bis in idem non è applicabile; la sentenza di proscioglimento del 2021 riguardava reati diversi e una diversa confisca (art. 12-sexies d.l. 306/1992), distinta dalla confisca di prevenzione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956, art. 4
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione ai presupposti per misure patrimoniali; la Corte non ha ritenuto determinante una lettura diversa da quella adottata dalla Corte territoriale
legge n. 575 del 1965, artt. 2-bis e 2-ter
Richiamate dai ricorrenti in tema di pericolosità sociale e misure di prevenzione; il giudice di legittimità non ha accolto le censure sulla loro applicazione nel caso concreto
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 4, 20 e 24
Dispongono i presupposti e le modalità delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui beni acquisiti durante il periodo di pericolosità e sproporzionati alle risorse lecite possono essere confiscati anche se la pericolosità non è attuale
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 47 e 50
Richiamate dai ricorrenti per profili di giusto processo e difesa; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non provate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 4 e 6
I ricorrenti invocavano violazioni della CEDU (soprattutto diritto a un processo equo); la Corte ha ritenuto infondate le censure specifiche e ha richiamato la giurisprudenza che considera le misure di prevenzione non penalmente sanzionatorie
Costituzione italiana, artt. 24, 27 e 111
Richiamate rispetto al diritto di difesa e al principio di legalità; la Cassazione ha valutato che non sussistano violazioni provate di tali principi nel procedimento impugnato
art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992
Norma relativa a confisca penale/criteri di restituzione richiamata per distinguere la precedente confisca penale (o procedure ad essa connesse) dalla confisca di prevenzione, diversa per natura e presupposti
artt. 28 e 649 cod. proc. pen.
Richiamati nel motivo per aspetti processuali; la Corte non ha ritenuto che siano state violate norme procedurali tali da infirmare il procedimento di prevenzione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015 (Cincinnato)
La sentenza è richiamata per il principio che il divieto di 'bis in idem' non si applica tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, in quanto presupposti e finalità diversi
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015 (Friolo)
Richiamata per affermare che le misure di prevenzione non hanno natura penale e servono a impedire la commissione di atti criminali, non a sanzionarli
Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4/3/2014
Citata in tema di conformazione delle misure preventive e del loro inquadramento rispetto al diritto europeo; la Corte di legittimità segnala che la giurisprudenza ha escluso la natura penale delle misure di prevenzione
Massime di principio
- La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta anche se l'ultima condotta penalmente rilevante non è recente, quando i beni sono stati acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità e risultano sproporzionati rispetto alle risorse lecite
- Le misure di prevenzione patrimoniali hanno natura non punitoria: il principio del ne bis in idem tra procedimento penale e procedimento di prevenzione non trova applicazione
- Censure generiche sulla violazione del diritto di difesa o del giusto processo sono inammissibili; è necessario indicare specifiche violazioni normative e provare la rilevanza dei difetti procedurali
- Una sentenza di proscioglimento in relazione a reati diversi e procedure di confisca diverse non impedisce automaticamente l'applicazione di una confisca di prevenzione basata su presupposti differenti
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione è utile dimostrare specificamente la liceità dell'origine delle risorse e fornire documentazione che attesti la proporzione tra redditi leciti e valore dei beni nel periodo rilevante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →