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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17301/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (commesso in concorso con altro soggetto deceduto), contestando in particolare: a) la mancanza di prova dell'effettiva sottrazione di energia elettrica e del funzionamento dell'allaccio abusivo, nonché l'assenza di un contratto di fornitura intestato al nosocomio per la parte dismessa; b) la carenza di prova della riconducibilità della condotta alla Steola, dato che non era stata identificata nell'area specifica in cui fu rinvenuto l'allaccio; c) l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni non sottoscritte; d) l'erronea qualificazione come aggravante della violenza sulle cose basata su una fotografia che, secondo la difesa, ritraeva altro allaccio o danni non pertinenti; e) la conseguente estinzione del reato per prescrizione qualora fosse esclusa l'aggravante ex art. 625 c.1 n.2 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto alla mera rivalutazione del materiale istruttorio, non avendo la ricorrente indicato omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione di merito. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una valutazione razionale e completa degli elementi probatori (dichiarazioni di testimoni, controllo ripetuto degli imputati nell'ospedale, fotografie e rilievi tecnici) e che la ricorrente non avesse dimostrato un travisamento decisivo delle prove. È stata confermata la sussistenza dell'abusivo prelievo di corrente e la rilevanza degli indizi a carico della Steola. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria destinata alla cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale

    Limita la cognizione della Cassazione: non è possibile proporre doglianze che richiedano una nuova valutazione dei fatti o delle prove; solo vizi di motivazione manifesti (omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive) sono ammessi.

  • art. 192 c.p.p.

    art. 192, codice di procedura penale

    Richiamato nel contesto dei limiti probatori invocati dalla difesa; insieme ad altri articoli, viene utilizzato per negare la possibilità di reinterpretare gli elementi probatori in sede di legittimità.

  • art. 125 e art. 546 c.p.p.

    art. 125 e art. 546, codice di procedura penale

    Richiamati unitariamente (con art. 192) per sottolineare il divieto di trasformare in motivi di diritto censura che in realtà implichino una nuova valutazione del merito e per precisare i limiti del rito sull'impugnazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    art. 625, comma 1, numero 2, codice penale

    Aggravante per il furto commesso su cose di pubblica utilità o in uno stabilimento pubblico; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse sostenuta da prove tali da dimostrare un travisamento manifesto della fotografia e dei rilievi utilizzati per riconoscerla.

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, codice di procedura penale

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna della parte alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale norma per sanzionare la ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la mera richiesta di riconsiderazione delle prove: i motivi devono evidenziare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione di merito, non semplici alternative interpretative.
  • Per contestare la sussistenza di un reato materiale (es. furto di energia) è necessario produrre elementi che mettano in crisi la "fotografia" probatoria: non basta dubbiare sulla funzionalità di un allaccio, va dimostrato in modo specifico e decisivo che non vi sia stato passaggio di corrente o che l'allaccio non era utilizzato.
  • La riconducibilità della condotta all'imputato richiede che la difesa indichi con precisione quali risultanze probatorie siano erronee o travisate; l'eccezione generica di mancata identificazione è insufficiente se i giudici di merito hanno motivato sulla base di indizi concordanti.
  • Per contestare un aggravante occorre fornire prove idonee a dimostrare il travisamento dell'elemento fattuale che giustifica l'aggravante; un'asserita diversa interpretazione di una fotografia non è sufficiente se non supportata da elementi incontrovertibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per genericità o per mera rivalutazione del merito, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è strategicamente importante che il ricorso in Cassazione sia circostanziato e documentato, con indicazione puntuale degli atti e dell'incidenza delle anomalie sul giudizio di merito.
  • Sulla prescrizione: la sua valutazione dipende anche dalla sussistenza o meno di aggravanti; se la difesa contesta l'aggravante e intende far decorrere la prescrizione, deve formulare motivi che permettano alla Cassazione di verificare se l'esclusione dell'aggravante comporti effettivo estinzione per prescrizione, fornendo calcoli e riferimenti temporali chiari.

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