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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33928/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata, censurando la mancata motivazione con riferimento all'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e/o della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. Sosteneva che la sentenza non aveva valutato la verità o falsità dei fatti contenuti nel messaggio di posta elettronica inviato dal MINICUCCI al Consiglio dell'Ordine per segnalare presunti profili disciplinari dell'avv. NAPOLITANO, né aveva spiegato perché tale comunicazione, pur con espressioni dure, non costituisse esercizio del diritto di critica; inoltre lamentava la mancata considerazione di un esercizio putativo del diritto di critica e della continenza delle espressioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali: contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è consentito solo per le fattispecie previste dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.; il ricorrente aveva invece dedotto una mancanza di motivazione (lett. e) dell'art. 606) non consentita in questa tipologia di impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato la genericità delle censure, il mancato specifico contrasto di legge e il principio consolidato secondo cui l'art. 598 c.p. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense (gli esposti non rientrano negli scritti difensivi in senso stretto). Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si segnala che l'Avvocato generale aveva chiesto l'annullamento perché il fatto non costituiva reato, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per l'inammissibilità formale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    art. 595, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norma applicata per configurare il reato di diffamazione aggravata a carico del ricorrente; la questione centrale era l'eventuale scriminante (diritto di critica) che il giudice di merito aveva ritenuto non sussistente.

  • art. 598 c.p.

    Norma sulla non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi dinanzi ad autorità giudiziarie e amministrative; la Corte ricorda e applica il principio secondo cui tale esimente non si estende agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, essendo riservata agli scritti difensivi in senso stretto.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) e comma 2-bis

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la decisione sottolinea che, per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, sono ammessi solo i motivi di cui alle lettere a), b) e c) e non la censura per carenza o contraddittorietà della motivazione (lett. e) nella forma proposta dal ricorrente).

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato in connessione con i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata solo in relazione alla presentazione della requisitoria scritta dall'Avvocato generale della Repubblica; non incide sull'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è ammesso solo per i motivi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.; censure diverse (es. carenza motivazionale generica) sono inammissibili.
  • La mancanza o genericità della motivazione va impugnata nei gradi consentiti e secondo i motivi ammessi: dedurre in Cassazione una carenza motivazionale quando la legge limita i motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'atto.
  • La prova della scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede valutazione sulla verità dei fatti asseriti e sulla continenza delle espressioni; l'assenza di una precisa contestazione della verità può indebolire la tesi difensiva.
  • L'art. 598 c.p. (non punibilità per scritti davanti ad autorità) non si estende agli esposti o alle denunce inviate al Consiglio dell'Ordine forense: tali comunicazioni non sono equiparabili agli scritti difensivi in senso stretto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, la Corte può comunque irrogare sanzioni pecuniarie e le spese processuali nei confronti del ricorrente qualora l'impugnazione sia manifestamente infondata o colpevole.

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