Cassazione Civile, Ordinanza n. 02279/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia origina da un verbale di contravvenzione al codice della strada per superamento del limite di velocità, elevato nei confronti del ricorrente, e dalla conseguente ordinanza prefettizia che gli aveva applicato sia la sanzione pecuniaria sia la sospensione della patente. Il ricorrente aveva ottenuto accoglimento dell'opposizione in primo grado, ma il Tribunale, in appello della Prefettura, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In cassazione, il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza e violazione della disciplina sulla legittimazione processuale dell'autorità opposta, assumendo che, trattandosi di giudizio instaurato prima del D.Lgs. n. 150 del 2011, la legittimazione a proporre l'impugnazione spettasse al Ministero dell'Interno e non al Prefetto; 2) violazione delle norme sulla rilevazione della velocità e sulla prova della regolare taratura dell'autovelox, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato l'illecito solo sulla base del verbale e della mancata querela di falso, senza prova della taratura periodica; 3) violazione delle norme del codice della strada e dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 113 del 2015, per non avere considerato l'obbligo di verifica e taratura dell'apparecchiatura di rilevazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la legittimazione processuale della Prefettura quale autorità che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria e rilevando che tale legittimazione permane nel corso dell'intero giudizio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, nelle sanzioni irrogate per eccesso di velocità accertato con autovelox, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'iniziale omologazione e la periodica taratura/verifica dell'apparecchiatura; non è sufficiente il solo verbale né può attribuirsi fede privilegiata all'attestazione di regolare funzionamento, poiché la prova deve essere data mediante certificazione di taratura periodica. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti delle censure accolte e la causa è stata rinviata al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato solo quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
individua nell'autorità che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria, anche se periferica, il soggetto legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione e nel prosieguo del processo
art. 142, comma 6, cod. strada
norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla disciplina della rilevazione della velocità e alla prova del superamento del limite
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle contestazioni e verbalizzazioni delle violazioni stradali
art. 345 regolamento di esecuzione cod. strada
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti tecnici e probatori dell'accertamento della velocità
art. 383 regolamento di esecuzione cod. strada
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti tecnici e probatori dell'accertamento della velocità
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa
richiamato per la disciplina dei dispositivi di controllo della velocità e dell'obbligo di verifica
richiamato in relazione alla violazione del limite di velocità accertata con autovelox
Massime di principio
- In materia di opposizione a sanzioni amministrative, la legittimazione processuale a contraddire spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di un ufficio periferico dell'amministrazione, e tale legittimazione permane per l'intero giudizio, compreso il ricorso per cassazione.
- Nei procedimenti sanzionatori per eccesso di velocità accertata mediante autovelox, l'amministrazione deve fornire prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dell'apparecchiatura; in mancanza di tale prova, l'accertamento non può essere considerato sufficientemente dimostrato.
- L'attestazione contenuta nel verbale circa il corretto funzionamento dell'apparecchio non è, da sola, prova idonea a sostituire il certificato di taratura periodica, né possono essere valorizzati sistemi di autodiagnosi in luogo della verifica tecnica richiesta.
- Quando il sanzionato contesti l'infrazione rilevata con dispositivo elettronico, l'onere di documentare il regolare e periodico funzionamento dello strumento si trasferisce sull'amministrazione resistente.
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