Cassazione Civile, Ordinanza n. 15201/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato inammissibile l'istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive sulle società non operative proposta da una società. La società aveva impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, ottenendo ragione; l'Agenzia aveva poi proposto appello, respinto dalla CTR Calabria. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre censure: 1) violazione delle regole di competenza territoriale del giudice tributario, sostenendo che fosse competente la CTP di Catanzaro, in quanto l'atto proveniva dalla Direzione regionale con sede a Catanzaro, e non quella di Cosenza; 2) violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 del d.lgs. 156/2015, assumendo che il diniego di disapplicazione non fosse autonomamente impugnabile; 3) violazione dell'art. 1, comma 6, d.m. 259/1998, sostenendo che l'istanza fosse tardiva perché non presentata almeno novanta giorni prima del termine dichiarativo e che quindi dovesse essere dichiarata inammissibile. La società contribuente è rimasta intimata in Cassazione.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e indica quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, davanti alla quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. La decisione di merito della CTR viene quindi annullata solo per il profilo della competenza territoriale, mentre restano confermati i principi già affermati sull'impugnabilità del diniego di disapplicazione e sulla non configurabilità, nel caso, di un termine decadenziale di novanta giorni per la presentazione dell'interpello. Il giudizio di rinvio dovrà svolgersi davanti al giudice territorialmente competente così individuato.
Norme richiamate
art. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La competenza territoriale del giudice tributario si individua in base alla sede dell'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato; il criterio resta applicabile anche rispetto alle Agenzie fiscali.
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non esclude l'impugnazione di atti non espressamente menzionati quando essi rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria ben individuata; il diniego di disapplicazione antielusiva è stato ritenuto impugnabile.
art. 6, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La previsione di non impugnabilità delle risposte agli interpelli non è stata ritenuta applicabile in senso ostativo al diniego di disapplicazione oggetto della controversia; la norma non ha portata retroattiva interpretativa.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive reso dal direttore regionale è qualificato come atto definitivo in sede amministrativa e con rilevanza esterna, impugnabile davanti al giudice tributario.
art. 1, comma 6, d.m. 19 luglio 1998, n. 259
Il decreto disciplina i requisiti formali dell'istanza e il termine per la risposta dell'ufficio, ma non introduce un termine decadenziale di novanta giorni prima della scadenza dichiarativa per la presentazione dell'interpello.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego di disapplicazione è assimilato, ai fini dell'impugnabilità, a un diniego di agevolazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
La causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente nel termine previsto dalla norma.
Massime di principio
- La competenza territoriale nel processo tributario si determina, in linea di principio, con riferimento alla sede dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato; eventuali pareri o interventi di uffici diversi nella fase endoprocedimentale non spostano la competenza se tali uffici non sono autori dell'atto.
- Il diniego di disapplicazione di norme antielusive può essere autonomamente impugnato quando abbia contenuto decisorio esterno e renda conoscibile al contribuente una pretesa o un assetto giuridico concretamente lesivo, anche se l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa.
- Le norme che prevedono la non impugnabilità delle risposte agli interpelli non si applicano automaticamente, in senso preclusivo, ai dinieghi di disapplicazione antielusiva quando la disciplina speciale e la giurisprudenza li qualifichino come atti impugnabili.
- Un termine di decadenza per la presentazione dell'interpello non può essere introdotto dalla prassi amministrativa o ricavato in via interpretativa da una norma che si limiti a fissare il termine di risposta dell'ufficio; in mancanza di previsione espressa, l'interpello è preventivo se proposto prima della scadenza del termine dichiarativo, non necessariamente novanta giorni prima.
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