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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28817/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato alla luce della remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, e ha disposto che le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste; 2) la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con individuazione della pena base al minimo edittale. Nel corso del procedimento di Cassazione è stata depositata la remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall'imputato, circostanza che ha determinato l'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma incriminatrice del fatto originariamente contestato (minacce); indicata come titolo del reato per cui era stato condannato l'imputato.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla richiesta di assoluzione perché 'il fatto non sussiste'; la Corte ha ritenuto tuttavia irrilevante decidere sulla questione sostanziale in presenza della remissione di querela che estingue il reato.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per stabilire che, nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali restano a carico del querelato.

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta e accettata dall'imputato in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e impone alla Corte di legittimità di dichiararla, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
  • La remissione di querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità e può rendere irrilevanti i motivi di merito dell'impugnazione; il ricorso può essere ammesso esclusivamente per introdurre nel processo l'intervenuta remissione.
  • Le spese del procedimento, tuttavia, possono rimanere a carico del querelato nonostante l'estinzione del reato, ai sensi della normativa processuale richiamata (art. 340, comma 4, c.p.p.).
  • Per ottenere l'estinzione del reato tramite remissione di querela è importante che la remissione sia tempestiva (intervenuta in pendenza del ricorso) e che sia rituale e accettata dall'imputato.

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