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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05314/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario della merce importata per il rimborso di somme pagate all'Amministrazione finanziaria a titolo di diritti doganali. Secondo la prospettazione accolta dai giudici di merito, la compagnia aveva prestato fideiussione in relazione alle operazioni doganali svolte dallo spedizioniere e, una volta escussa, poteva agire in surrogazione/regresso verso l'importatore, soggetto passivo del rapporto tributario. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale, e l'appello era stato respinto dalla Corte territoriale. Con il ricorso per cassazione, l'importatore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1201, 1203 n. 3, 1949, 1951, 1717 c.c. e degli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 43/1973, sostenendo che i principi giurisprudenziali richiamati presupponessero un rapporto di mandato/subdelega tra importatore, mandatario e spedizioniere, rapporto che nella specie sarebbe mancato tra lo spedizioniere inadempiente e la società indicata come suo mandante. Con un secondo motivo deduceva omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, contestando l'esistenza della subdelega e del credito, lamentando che la documentazione doganale non dimostrasse il fondamento dell'obbligo di rimborso e che il pagamento della somma alla compagnia assicuratrice lo avrebbe esposto a un duplicato esborso di diritti doganali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando lo spedizioniere doganale si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali e stipuli una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, il fideiussore che sia stato escusso ha diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario-importatore, quale soggetto passivo del rapporto tributario, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento dello spedizioniere abbia inciso sul rapporto interno tra spedizioniere e importatore. La censura del ricorrente è stata qualificata come sostanzialmente diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza del submandato e dell'operazione doganale, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1201 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di surrogazione; la Corte ribadisce che, nel caso di fideiussione prestata per debiti doganali, il fideiussore escusso può agire in surrogazione/regresso verso l'importatore nei limiti del principio enunciato dalle Sezioni Unite.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    richiamato come norma sulla surrogazione legale; la Corte lo collega al diritto del fideiussore escusso di rivalersi sull'importatore soggetto passivo del tributo.

  • art. 1949 c.c.

    richiamato per fondare il diritto di regresso/surrogazione del fideiussore verso il debitore garantito.

  • art. 1951 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo include nel quadro del regresso del fideiussore escusso.

  • art. 1717 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al rapporto di mandato e submandato; la Corte osserva che la contestazione investe l'accertamento di fatto sull'esistenza del submandato.

  • artt. 78 e 79 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

    norme sulle operazioni doganali e sul differimento del pagamento dei tributi con polizza fideiussoria; costituiscono il presupposto del diritto di surrogazione/regresso del fideiussore escusso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando lo spedizioniere doganale differisce il pagamento dei diritti doganali avvalendosi di una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, il fideiussore escusso dall'Amministrazione finanziaria ha diritto di surrogazione e regresso verso il proprietario-importatore, quale soggetto passivo del rapporto tributario garantito.
  • L'eventuale illecito dello spedizioniere nell'aver trattenuto somme ricevute dall'importatore incide sul rapporto interno tra spedizioniere e importatore, ma non elide il debito d'imposta né la responsabilità del fideiussore verso l'erario e il conseguente regresso verso l'importatore.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'esistenza di rapporti di mandato/subdelega quando la sentenza impugnata abbia già motivato sul punto: una censura che mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto è inammissibile.
  • Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia di fideiussione per debiti doganali si applica anche quando l'operazione sia stata svolta da un subdelegato dello spedizioniere, purché il giudice di merito accerti in fatto la catena di incarichi rilevante.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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