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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20665/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro su una sentenza del Tribunale di Roma. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha accolto l'appello del contribuente, dichiarando di fatto la soccombenza virtuale dell'Agenzia e liquidando le spese dei gradi di merito e di legittimità, ma omettendo di provvedere sulle spese del giudizio di rinvio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 1 d.lgs. 546/1992 e all'art. 360, n. 4, c.p.c., per omissione di pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 e della tariffa allegata, sostenendo che le spese fossero state liquidate in misura eccessiva e che dovessero essere rideterminate in un importo complessivo inferiore. Il ricorrente ha resistito al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale perché il giudice del rinvio, avendo riconosciuto la soccombenza virtuale, avrebbe dovuto liquidare anche le spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei gradi precedenti. Ha invece ritenuto infondato il ricorso incidentale, affermando che, nel sistema del d.m. 55/2014, i parametri tariffari non sono vincolanti nei minimi e che il giudice deve motivare solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi; nel caso concreto, le spese liquidate rientravano nello scaglione di valore e non richiedevano specifica giustificazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, rigettato l'incidentale, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha condannato l'Agenzia alla rifusione anche delle spese del giudizio di rinvio, liquidandole in € 540,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non può omettere di statuire sulle spese del giudizio di rinvio quando esse sono dovute in base all'esito complessivo della lite.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina del processo tributario rileva ai fini della deduzione del vizio processuale relativo alla pronuncia sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata pronuncia sulle spese integra un error in procedendo deducibile in cassazione.

  • art. 4, commi 1 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri di liquidazione del compenso sono criteri di orientamento e non minimi inderogabili; la motivazione è necessaria solo in caso di significativo scostamento dai parametri medi.

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384, quarto comma; art. 384, primo comma, ultima parte

    La Corte può correggere o decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, anche liquidando direttamente le spese.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo consente alla Corte di evitare un inutile rinvio se la liquidazione può essere compiuta direttamente.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, quando la causa sia rinviata al giudice di merito anche per provvedere sulle spese, la liquidazione va effettuata secondo l'esito complessivo della lite e non separatamente per singole fasi, potendo il giudice compensare in tutto o in parte oppure porre le spese a carico della parte che risulti complessivamente soccombente.
  • L'omessa pronuncia del giudice del rinvio sulle spese di quel giudizio integra un vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
  • Dopo il d.m. 55/2014 i parametri forensi non hanno più natura di minimi inderogabili; il giudice deve spiegare la liquidazione soltanto quando si discosti in modo apprezzabile dai valori medi, mentre una liquidazione che resti nello scaglione di riferimento non richiede specifica motivazione.
  • Quando non servono accertamenti di fatto ulteriori, la Corte di cassazione può decidere nel merito e liquidare direttamente le spese, evitando un rinvio meramente formale e in coerenza con economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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