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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26924/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio originario di opposizione agli atti esecutivi, il tribunale aveva ridotto solo in parte l'importo richiesto con il precetto intimato dalla creditrice alla debitrice: eliminava le spese di precetto e una parte del capitale, ma lasciava comunque residuare una somma dovuta. La debitrice ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. e del d.m. n. 115 del 2014, sostenendo che la controparte dovesse essere considerata integralmente soccombente e che, conseguentemente, le spese di lite non potessero essere compensate in misura del 40%; inoltre contestava la liquidazione delle spese processuali e la statuizione relativa all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso quanto alla regolazione delle spese: la ricorrente non era risultata integralmente vittoriosa nel merito, poiché l'opposizione al precetto era stata accolta solo parzialmente e residuava una somma ancora dovuta; pertanto, la parziale compensazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulla liquidazione delle spese, poiché non risultavano superati i limiti tariffari e la determinazione effettuata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se contenuta tra minimo e massimo. La doglianza sul contributo unificato è stata dichiarata inammissibile, perché non sono ammissibili questioni in sede di impugnazione sulla debenza dell'ulteriore importo previsto automaticamente dalla legge in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato quale base formale delle censure proposte, ma la Corte ne limita l'operatività rispetto alla regolazione delle spese e alla statuizione sul contributo unificato.

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa la dedotta violazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ribadisce che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma la compensazione parziale resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in caso di soccombenza solo parziale o reciproca.

  • d.m. n. 115 del 2014

    è richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e al contributo unificato, senza che la Corte ravvisi violazioni nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in relazione all'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata indebitamente gravata delle spese; fuori da tale ipotesi, la compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca o altri giusti motivi è rimessa al giudice di merito.
  • La parte che abbia ottenuto solo un accoglimento parziale della propria opposizione non può essere qualificata come totalmente vittoriosa, con conseguente legittimità della compensazione parziale delle spese.
  • La liquidazione degli onorari e dei diritti di difesa, quando compresa tra i limiti minimi e massimi della tariffa applicabile, costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione se non per violazione dei limiti tariffari o per vizi specifici non dedotti in modo pertinente.
  • Le questioni relative al contributo unificato, inclusa la debenza dell'ulteriore importo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non possono formare oggetto di autonoma censura in sede di impugnazione, salvo ipotesi eccezionali estranee al caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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