Cassazione Civile, Ordinanza n. 20153/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento, azionata in via monitoria, di euro 10.931,60 oltre accessori, relativa a spese connesse alla gestione di spazi comuni di un complesso urbanistico. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle deliberazioni di approvazione dei conti di gestione e dei piani di riparto per gli anni dal 1992 al 2002, revocando il decreto ingiuntivo e il precetto emessi nei confronti del condominio. La Corte d'appello ha confermato, rilevando che il condominio era estraneo sia al contratto di comodato stipulato nel 1992 tra altri condominii e un soggetto terzo, sia all'atto di costituzione del comitato, e che non vi era prova di una successiva adesione per fatti concludenti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che la documentazione in atti dimostrasse versamenti di somme e quindi l'adesione per fatti concludenti del condominio al comitato; con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme di diritto per avere applicato la disciplina della comunione e del condominio senza i presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse ammissibile perché non indicava con precisione il contenuto del documento richiamato e, comunque, mirava a contestare una valutazione di merito sulla mancanza di prova dell'adesione del condominio, non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre ribadito che, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. post L. n. 134/2012, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la insufficienza della motivazione né l'omessa valutazione di elementi istruttori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la decisione impugnata non si fondava sulla qualificazione giuridica del ricorrente, ma sulla mancata prova dell'opponibilità al resistente dei titoli da cui derivava il credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicato nella formulazione successiva alla L. n. 134 del 2012, consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per insufficienza della motivazione o omessa valutazione di elementi istruttori.
Ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che sia decisivo; non è invece censurabile la mera insufficienza, contraddittorietà o incompletezza della motivazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che attacchi una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di prova dell'adesione di un soggetto a un rapporto o a un organismo, la censura di legittimità deve investire specificamente tale accertamento probatorio e la decisività del fatto storico asseritamente trascurato.
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