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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26060/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Miraglia. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. sostenendo che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sospensione fosse stata concessa una "terza volta", mentre in realtà la sentenza del 01/10/2020 (concessiva del beneficio) era diventata irrevocabile per prima (21/10/2020) e dunque, al momento della sua irrevocabilità, non sussistevano precedenti sospensioni definitive tali da integrare il divieto di concessione più di due volte; inoltre censura la motivazione del giudice circa la non conoscibilità del beneficio concesso per la seconda volta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta (composizione monocratica). La Corte ha rilevato che la sentenza del 01/10/2020 era divenuta irrevocabile per prima (21/10/2020) mentre le altre sentenze considerate dal Tribunale divennero definitive in date successive; dunque non poteva essere revocata la concessione del beneficio divenuta definitiva per prima, non essendovi al tempo altre concessioni definitive ostative. La Corte richiama i limiti della "revoca a catena" e il principio secondo cui la revoca in sede esecutiva è ammessa solo quando l'elemento ostativo non era conoscibile in sede di cognizione; se era conoscibile, la questione va dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica la procedura di patteggiamento e la sentenza resa ai sensi di tale norma: qui è il titolo della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Disciplina i limiti nella concessione della sospensione condizionale della pena (tra cui il divieto di concedere il beneficio più di due volte); la Corte valuta se tale divieto sia stato violato tenendo conto della data di irrevocabilità delle sentenze.

  • art. 168, cod. pen.

    Richiamato per distinguere ambiti applicativi e per chiarire che talune disposizioni si basano sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa; rilevante nella valutazione dei limiti alla revoca "a catena".

  • Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363

    In genetica giurisprudenziale, utilizzata per stabilire che, quando il giudice ha potuto avvedersi della non concedibilità del beneficio, la revoca non può avvenire in sede esecutiva ma mediante i normali mezzi di impugnazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013 (Russo)

    Precedente secondo cui la sospensione condizionale illegittimamente concessa può essere revocata in esecuzione solo se l'elemento ostativo non era conoscibile nella fase di cognizione; se era conoscibile la questione va sollevata con i rimedi ordinari.

  • Cass. Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016 (Lopalco)

    Richiama il principio che vieta la revoca "a catena": una condanna con pena sospesa non può determinare la revoca della sospensione concessa con una condanna precedente, salvo che anche la seconda sospensione non sia essa stessa revocabile per effetto di una condanna successiva; il principio limita la possibilità di procedere a revoche retroattive basate su successive sentenze.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva è ammissibile solo se l'elemento ostativo alla concessione non era conoscibile in sede di cognizione; se l'elemento era conoscibile, la parte interessata deve utilizzare i normali mezzi di impugnazione.
  • Per valutare il rispetto del divieto di concedere la sospensione più di due volte (art. 164 c.p.), si devono prendere in considerazione le date di irrevocabilità delle sentenze: rilevano le concessioni divenute definitive al momento della successiva concessione.
  • Non è consentita la revoca "a catena" che colpisca una sospensione definitiva sulla base di una successiva condanna, salvo che la seconda sospensione sia essa stessa revocabile; occorre valutare la cronologia delle pronunce definitive.
  • Il giudice dell'esecuzione deve accertare l'effettiva conoscibilità degli elementi ostativi al momento delle decisioni che hanno concesso il beneficio e consultare l'annotazione nel casellario giudiziale e le date di irrevocabilità.
  • In caso di dubbio sulla correttezza della revoca in sede esecutiva, il rimedio corretto può essere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, con istruzioni al giudice di merito sui limiti normativi e giurisprudenziali della revoca.

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