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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01854/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una donna che, quale asserita coniuge superstite di un assicurato deceduto, aveva chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità con decorrenza dal 1 agosto 1998, l’integrazione al minimo, la cristallizzazione dell’importo e il pagamento dei ratei arretrati. Tale domanda era stata respinta nel 2004 per difetto di prova del matrimonio con il de cuius, già coniugato con altra persona. Successivamente la interessata ha promosso azione di revocazione della sentenza del 2004, deducendo, in sostanza, l’emersione di documenti idonei a provare il matrimonio tra l’assicurato e la ricorrente e lo scioglimento del precedente vincolo matrimoniale. Nel ricorso per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 395, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente identificato il documento decisivo nell’estratto di nascita del 22 giugno 2017, mentre il fondamento della revocazione sarebbe stato costituito da certificazioni di stato civile anteriori al 2004 (matrimonio del 1951, sentenza di scioglimento del matrimonio del 1987, matrimonio del 1997); con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la sentenza del 2004 fosse frutto di errore revocatorio perché avrebbe erroneamente supposto l’inesistenza di fatti in realtà risultanti dagli atti di matrimonio prodotti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla dedotta omessa pronuncia e inammissibile la censura di violazione dell’art. 395, n. 3, c.p.c., osservando che il documento su cui la revocazione era stata effettivamente fondata era un estratto di nascita formato nel 2017, quindi successivo alla sentenza revocanda e non idoneo a sorreggere la revocazione; ha inoltre rilevato che l’eventuale errore nell’interpretazione del ricorso di revocazione non era stato utilmente censurato e, comunque, non era decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contraddittorio rispetto al primo e comunque perché il tema della celebrazione del secondo matrimonio e della libertà di stato era stato già specificamente esaminato nel giudizio concluso con la sentenza del 2004: ne consegue che non è configurabile errore revocatorio quando il fatto asseritamente erroneamente percepito abbia formato oggetto di discussione e di decisione nel precedente giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto della revocazione. Ha escluso sia la ricorrenza del motivo di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., perché il documento valorizzato era successivo alla sentenza revocanda e quindi non poteva fondare la revocazione, sia la configurabilità dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché il preteso errore aveva riguardato questioni già oggetto di specifico apprezzamento e decisione nel giudizio definito con la sentenza del 2004. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato e respinto la domanda di revocazione sul presupposto da essa ritenuto decisivo.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La revocazione per scoperta di documenti postula che il documento sia preesistente alla sentenza impugnata e sia stato recuperato solo dopo di essa; un documento formato successivamente alla decisione non può fondare la revocazione, anche se riferito a fatti anteriori.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio non è configurabile quando il fatto asseritamente supposto come esistente o inesistente sia stato già oggetto di discussione e di valutazione da parte del giudice nella sentenza impugnata.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    È stata richiamata per escludere la necessità di pubblica udienza, non ravvisandosi una particolare rilevanza delle questioni di diritto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    L’erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge sostanziale o processuale, perché attiene alla concreta applicazione della norma e, quindi, al giudizio di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla ricostruzione fattuale o sull’interpretazione del ricorso è esperibile, nei limiti consentiti, solo come vizio di motivazione, non come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita a supporto della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. richiede un documento preesistente alla sentenza impugnata: se il documento è formato successivamente alla decisione, la revocazione è esclusa anche quando il documento attesti fatti anteriori.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando il fatto dedotto come erroneamente supposto o negato sia stato già oggetto di specifica contestazione, istruzione e decisione nel giudizio concluso con la sentenza impugnata.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non integra di per sé violazione di legge; per contestarla occorre dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione e trascrivere in modo adeguato il contenuto rilevante dell’atto interpretato.
  • Non è ammissibile prospettare come errore revocatorio una diversa lettura delle risultanze processuali che si risolva in una critica al precedente apprezzamento probatorio del giudice.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su una ricostruzione contraddittoria del contenuto degli atti o dei documenti richiamati, la censura può essere dichiarata inammissibile per incoerenza logica e difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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