Cassazione Penale, Ordinanza n. 09650/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un solo motivo: violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La censura contestava, in sostanza, la valorizzazione dei precedenti penali e il giudizio di maggiore pericolosità formulato dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese con motivazione sintetica ma esauriente e immune da vizi logici; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva adeguatamente evidenziato il legame tra la condotta predatoria oggetto del giudizio e i precedenti in materia di stupefacenti, desumendone un indice di persistente e spiccata pericolosità e il perdurante ricorso al crimine come unica fonte di sostentamento.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione del collegamento tra il nuovo fatto e i precedenti penali, considerati indice di persistente e spiccata pericolosità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente questioni già formulate e disattese in appello, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, sintetica ma esauriente e priva di vizi logici.
- L'applicazione della recidiva può essere sorretta dal rilievo dei precedenti penali quando essi risultino specificamente pertinenti rispetto alla condotta per cui si procede e consentano di desumere una persistente e spiccata pericolosità del soggetto.
- La valorizzazione di una condotta delittuosa come espressione di un abituale ricorso al crimine, quale fonte di sostentamento, può integrare adeguata giustificazione del giudizio di maggiore gravità soggettiva rilevante ai fini della recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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