Ordinanza n. 39/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Milano del 7 luglio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dal Questore di Milano
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Milano del luglio 2025, con cui è stata respinta la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 29 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego è stato fondato sulla precarietà della situazione reddituale: per l’anno 2024 non risultava prodotto alcun reddito e, per il periodo febbraio-luglio 2025, l’estratto INPS riportava un reddito di euro 4.368,00, ritenuto insufficiente. Il ricorrente non avrebbe contestato efficacemente l’assenza di redditi nel 2024 né prodotto documentazione contraria. Il giudice ha inoltre rilevato che non risultavano documentati legami familiari in Italia o particolari ragioni di integrazione sociale. In rito, è stata rilevata la mancanza dell’asseverazione di conformità della procura alle liti depositata telematicamente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, insussistenti i relativi presupposti. Ha giudicato allo stato correttamente motivato il diniego, valorizzando il reddito dell’anno 2024, rilevante perché la domanda era stata presentata il 29 ottobre 2024, l’insufficienza del reddito risultante per il periodo febbraio-luglio 2025 e l’impossibilità per l’amministrazione di considerare redditi prodotti successivamente all’adozione dell’atto impugnato. Ha altresì rilevato l’assenza di documentazione su legami familiari o particolari elementi di integrazione sociale. Il TAR ha ritenuto documentata la comunicazione di avvio del procedimento, notificata personalmente al ricorrente il 14 marzo 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate. In vista della prosecuzione del giudizio, è stato assegnato al ricorrente il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una copia della procura alle liti munita della prescritta asseverazione di conformità.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998
Il requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stato applicato con riferimento alla situazione esistente in relazione alla domanda e ai dati reddituali disponibili, ritenendo insufficiente il reddito documentato per il 2025 e rilevante l’assenza di redditi nel 2024.
La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta regolarmente notificata a mani del ricorrente il 14 marzo 2025.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per difetto dei presupposti della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…) La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
La procura alle liti depositata telematicamente deve essere munita dell’asseverazione di conformità; la regolarizzazione è stata ordinata con termine di quindici giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, dell’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione può valorizzare la situazione reddituale riferibile al momento della presentazione della domanda e non è tenuta a considerare redditi prodotti successivamente all’adozione del diniego impugnato.
- L’assenza di redditi nell’anno di riferimento e la disponibilità di un reddito documentato, ma inferiore alla soglia richiesta dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, possono integrare una motivazione sufficiente del diniego quando il richiedente non contesti efficacemente i dati o non produca documentazione contraria.
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di permesso di soggiorno UE può essere negata quando, allo stato degli atti, il provvedimento risulti adeguatamente motivato sulla base della complessiva precarietà reddituale e non emergano documentati legami familiari o particolari ragioni di integrazione sociale.
- Quando la procura alle liti è depositata telematicamente come copia informatica di un documento analogico, il difensore deve attestare la conformità della copia mediante la prescritta asseverazione; il giudice può assegnare un termine per la regolarizzazione della procura in vista della prosecuzione del giudizio.
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