Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia a) della deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 10 giugno 2025, avente ad oggetto la risoluzione parziale del contratto rep. n. 436 stipulato in data 22 agosto 1995 prot. n. 3099 tra l’ex comune di Vas e la ditta B.B. Line s.n.c., relativamente all’assegnazione del lotto catastalmente identificato al foglio 17, particella 1019; b) del permesso a costruire in sanatoria n. 9 del 15 aprile 2025, pratica 2025/0024, relativo ad opere ad oggi non conosciute dalla ricorrente, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di risoluzione parziale della convenzione e ritiro dell’assegnazione dell’area, nonché permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione con cui il Comune ha disposto la risoluzione parziale della convenzione stipulata nel 1995, limitatamente all’assegnazione dell’area pertinenziale, con conseguente ritiro dell’assegnazione, nonché il permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla società controinteressata. La ricorrente ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e ha contestato che il provvedimento fosse diretto a favorire esclusivamente gli interessi privati della controinteressata. La vicenda trae origine dal trasferimento giudiziale, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, del fabbricato realizzato su una parte del lotto originariamente assegnato alla ricorrente. La società aggiudicataria aveva chiesto al Comune di ricostituire l’integrità di utilizzo e di titolarità del lotto; il Comune aveva quindi avviato un procedimento, nel quale la ricorrente aveva presentato osservazioni, conclusosi con la deliberazione impugnata. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto anche la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella fase sommaria, la deliberazione comunale desse conto dell’interesse pubblico perseguito: preservare la coerenza dell’assetto proprietario e attuativo dell’area con gli obiettivi di sviluppo economico-produttivo posti a base del piano, mediante l’assegnazione dell’area pertinenziale alla società divenuta proprietaria del fabbricato realizzato sul lotto originariamente concepito come unitario. Il giudice ha inoltre rilevato che la deliberazione aveva indicato la base convenzionale dell’assegnazione successiva a favore di altro avente titolo e l’assenza, in tale prospettiva, della necessità di una procedura competitiva, anche considerando che la controinteressata aveva acquisito lo stabilimento all’esito di un’asta pubblica. Tali elementi hanno consentito di escludere, almeno sommariamente, che la risoluzione fosse stata adottata a favore dei soli interessi privati della controinteressata. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso l’esistenza di un danno grave e irreparabile, poiché la ricorrente non svolgeva attualmente attività produttiva sui terreni e non risultava avesse avviato concrete iniziative per esercitarla. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, verificati dal giudice con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; in assenza di un danno grave e irreparabile e di sufficienti elementi di fondatezza, la domanda di sospensione deve essere respinta.
art. 19 della convenzione urbanistica
«[…] il Comune potrà cedere il terreno ad altri aventi titolo»
La clausola convenzionale è stata valorizzata dal Comune e dal TAR, in sede cautelare, quale base per una successiva assegnazione dell’area pertinenziale ad altro avente titolo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione dell’amministrazione è idonea a sostenere il fumus boni iuris quando individua l’interesse pubblico perseguito e illustra le ragioni per cui la soluzione adottata ne consente la migliore realizzazione, anche mediante il riallineamento dell’assetto proprietario e attuativo di un’area produttiva.
- La risoluzione o modifica parziale di un rapporto convenzionale relativo all’assegnazione di un’area pubblica non può essere considerata diretta esclusivamente a favorire un privato quando il provvedimento individua specifiche esigenze pubblicistiche e collega l’assegnazione successiva alla disciplina convenzionale e alla funzionalità dell’assetto urbanistico-produttivo originario.
- Il periculum in mora non sussiste quando il ricorrente non svolge attualmente attività produttiva sull’area interessata e non dimostra di avere intrapreso iniziative concrete e attuali per avviarla, non risultando così un danno grave e irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →