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Ordinanza

Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 25302 del 15/10/2025 con la quale, in relazione alla richiesta di rilascio di permesso a costruire, viene comunicato “il diniego definito dell'istanza avanzata in quanto le integrazioni prodotte non forniscono ulteriori elementi e comunque non possono ritersi sufficienti per superare i motivi ostativi, delle opere previste in progetto, in base ai disposti dell'art. 20, comma 3, sottoclasse IIIa delle Norme di Attuazione al Piano Regolatore vigente” . nonché per l'annullamento della nota prot. n. 20408/2025 quale preavviso di diniego ex art. 10bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nota prot. n. 28870 del 25/11/2025, del parere della Commissione Edilizia del 01/08/2025, richiamato nel preavviso di diniego e mai conosciuto, nonché, ove occorra, dell'art. 20 comma 3 in combinato disposto con l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.C. vigente, nella parte in cui sono state interpretate dall'Amministrazione con gli atti impugnati, nonché ancora di tutti gli atti antecedenti, prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento,

Giustizia amministrativa202503434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di rilascio del permesso di costruire, unitamente al preavviso di diniego, al parere della Commissione Edilizia e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo relativo a una richiesta di permesso di costruire, nonché il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, un’ulteriore nota comunale, il parere della Commissione Edilizia e, ove occorra, le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale applicate dall’amministrazione. Il diniego è stato motivato dal Comune sul rilievo che le integrazioni prodotte non fossero sufficienti a superare i motivi ostativi, con riferimento all’art. 20, comma 3, sottoclasse IIIa, delle NTA. In sede cautelare, i ricorrenti hanno contestato l’interpretazione comunale della disciplina urbanistica, sostenendo, in particolare, che essa consentirebbe ampliamenti in zona agricola anche di edifici non più attivi sotto il profilo agricolo e che la valutazione del carico antropico debba essere riferita agli edifici esistenti, non al loro effettivo utilizzo attuale.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell’istanza. A un sommario esame, ha ritenuto plausibile l’interpretazione secondo cui l’art. 20, lettera c), delle NTA, nella parte relativa alla sottoclasse IIIa, consente ampliamenti in zona agricola anche per edifici dismessi dall’uso agricolo, poiché il riferimento a edifici che abbiano già ospitato aziende agricole sembra comprendere anche edifici rurali precedentemente utilizzati per attività agricola. Il Tribunale ha inoltre ritenuto, in prima valutazione, che il carico antropico debba essere apprezzato in rapporto agli edifici esistenti e non al loro effettivo e attuale utilizzo. L’accoglimento è stato disposto senza annullamento immediato, con obbligo per l’amministrazione di procedere al riesame dell’istanza. La trattazione del merito è stata fissata all’8 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, NTA del PRG comunale

    In sede cautelare, la disposizione appare consentire ampliamenti in zona agricola anche di edifici dismessi dall’uso agricolo, includendo edifici rurali già utilizzati per lo svolgimento di attività agricola.

  • art. 13 NTA del PRG comunale

    Richiamato quale disposizione connessa all’art. 20, comma 3, nell’ambito dell’interpretazione contestata, senza ulteriore specificazione nel provvedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di diniego impugnato, senza autonoma statuizione nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’interpretazione di una norma urbanistica che consente ampliamenti in zona agricola può ricomprendere anche edifici dismessi dall’uso agricolo quando il testo normativo si riferisce a edifici che abbiano già ospitato aziende agricole, salvo il definitivo accertamento nel giudizio di merito.
  • La valutazione del carico antropico, ai fini dell’applicazione della disciplina urbanistica, deve essere riferita agli edifici esistenti e non esclusivamente al loro effettivo e attuale utilizzo, quando tale criterio risulti coerente con la disciplina urbanistica applicabile.
  • Quando il diniego di un titolo edilizio si fonda su un’interpretazione della disciplina urbanistica suscettibile di favorevole riesame, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza, senza definire immediatamente nel merito la legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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