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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo - del diniego di nulla osta proveniente dal Parco Naturale Regionale della Lessinia n. 09/2025 (prot. n. 2252 del 30 settembre 2025) avente ad oggetto “Diniego di Nulla-Osta - L.R. 16/08/1984 n. 40 al progetto presentato da ing. Marco Stoppele per Modifiche interne Malga Fraselle di Sopra”; - della nota prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0719385 del 21 novembre 2025 del Comune di Crespadoro, avente ad oggetto “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Ordine di non effettuare il previsto intervento ai sensi dell’art. 23 comma 6 d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni – ID Pratica: STPMRC68C20A540B-08042025-1734”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, e in particolare della nota prot. n. 423296 del 2 settembre 2025 della Regione Veneto, non nota al ricorrente ma citata nel diniego di nulla osta n. 09/2025 del Parco Naturale Regionale della Lessinia; nonché, in ogni caso, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.; quanto ai motivi aggiunti 1) in via principale - del diniego di nulla osta proveniente dal Parco Naturale Regionale della Lessinia n. 09/2025 (prot. n. 2252 del 30 settembre 2025) avente ad oggetto “Diniego di Nulla-Osta - L.R. 16/08/1984 n. 40 al progetto presentato da ing. Marco Stoppele per Modifiche interne Malga Fraselle di Sopra”; - della nota prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0719385 del 21 novembre 2025 del Comune di Crespadoro, avente ad oggetto “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Ordine di non effettuare il previsto intervento ai sensi dell’art. 23 comma 6 d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni – ID Pratica: STPMRC68C20A540B-08042025-1734”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, e in particolare della nota prot. n. 423296 del 2 settembre 2025 della Regione Veneto, non nota al ricorrente ma citata nel diniego di nulla osta 09/2025 del Parco Naturale Regionale della Lessinia; nonché, in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.; 2) in via di motivi aggiunti - del diniego di nulla osta proveniente dal Parco Naturale Regionale della Lessinia n. 09/2025 (prot. n. 2252 del 30 settembre 2025) avente ad oggetto “Diniego di Nulla-Osta - L.R. 16/08/1984 n. 40 al progetto presentato da ing. Marco Stoppele per Modifiche interne Malga Fraselle di Sopra”; - della nota prot. n. 423296 del 2 settembre 2025 della Regione Veneto, avente ad oggetto “Parere in merito ad attività consentite presso una capanna custodita/bivacco nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia”, trasmessa al ricorrente via PEC in data 2 dicembre 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta del Parco Naturale Regionale della Lessinia e conseguente ordine comunale di non effettuare gli interventi oggetto di CILA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, concessionario dell’immobile regionale Malga Fraselle di Sopra, situato nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, ha impugnato il diniego di nulla osta del Parco relativo a interventi di manutenzione straordinaria e modifiche interne, nonché il conseguente ordine del Comune di non eseguire i lavori, chiedendo anche il risarcimento del danno. Gli interventi consistevano nella riduzione della superficie del bivacco mediante realizzazione di un deposito al piano seminterrato, nella sostituzione del camino con una stufa a pellet e nella riduzione di parte del soppalco per migliorare le condizioni igienico-sanitarie. Il diniego si fondava sul parere della Direzione regionale Turismo, secondo cui i bivacchi non sono strutture ricettive e non possono essere utilizzati per attività ricettiva, sulla ritenuta natura turistico-ricettiva delle opere già realizzate e sulla mancata o irricevibile VIncA. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della qualificazione dell’attività come ricettiva, l’incompatibilità della motivazione con il bando di concessione e con la Scheda n. 228 dello Studio per il Recupero delle Malghe, nonché l’erronea valutazione delle opere, che non comportavano modifiche esterne o alterazione della tipologia dell’edificio. Ha inoltre contestato gli atti presupposti e chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del diniego del Parco e dell’ordine comunale. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che l’utilizzo dell’immobile non fosse programmato per svolgere un’attività ricettiva in senso stretto, poiché non era prevista la fornitura a pagamento di alloggio e servizi, salva la fruizione gratuita dei posti letto del bivacco. Il giudice ha inoltre rilevato che le opere oggetto della CILA consistevano in mere modifiche interne, senza interventi esterni o modifiche del prospetto, e apparivano ammesse dalla Scheda n. 228, sicché non risultava evidente l’alterazione della tipologia e dell’aspetto formale dell’immobile posta a fondamento del diniego. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché gli atti impedivano al concessionario di gestire il bene, offrire un punto di ristoro e adempiere alle obbligazioni assunte verso il concedente. Le spese cautelari sono state compensate nei confronti del Comune, che aveva adottato il proprio atto sulla base del diniego del Parco, mentre Regione ed Ente Parco sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria, senza che l’ordinanza definisse tale domanda.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Richiamato nella qualificazione della CILA presentata per gli interventi sull’immobile.

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ordine comunale di non effettuare l’intervento.

  • art. 48-bis, comma 2, lettere d) e f), l.r. 11/2013

    Richiamato per le definizioni regionali di bivacchi fissi alpini e bivacchi-casere, non assimilati alle strutture ricettive.

  • art. 2, comma 1, lettera g), l.r. 11/2013

    la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive

    La nozione di attività ricettiva in senso stretto richiede la fornitura a pagamento di alloggio temporaneo e servizi; tale elemento non risultava previsto per l’utilizzo del bivacco.

  • l.r. 16 agosto 1984, n. 40

    Richiamata quale disciplina regionale del nulla osta del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un’attività come ricettiva in senso stretto, occorre la fornitura a pagamento di alloggio temporaneo e servizi al turista; la mera disponibilità gratuita di posti letto in un bivacco non integra, di per sé, attività ricettiva.
  • In sede cautelare, il diniego di nulla osta fondato sulla qualificazione turistico-ricettiva dell’intervento può essere sospeso quando la documentazione evidenzi che l’attività prevista non prevede alloggi a pagamento e che le opere progettate consistono in sole modifiche interne.
  • La valutazione della compatibilità degli interventi con la tipologia dell’edificio deve confrontarsi con le previsioni dello strumento o studio di tutela applicabile; modifiche interne espressamente ammesse dalla scheda di tutela non possono essere ritenute, senza adeguata motivazione, alterative della tipologia e dell’aspetto formale dell’immobile.
  • Il periculum in mora sussiste quando gli atti impugnati impediscono al concessionario di utilizzare il bene secondo le finalità della concessione e di adempiere alle obbligazioni assunte verso il concedente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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