Cassazione Penale, Ordinanza n. 24172/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità penale è rimasta ferma, così come il rigetto della richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenuto sorretto da motivazione non censurabile in cassazione nei termini prospettati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la motivazione fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché generico, in fatto e non confrontato con la motivazione della corte territoriale, che aveva fondato il diniego su un giudizio prognostico negativo derivante dai numerosi precedenti penali per furto dell'imputato, anche successivi all'applicazione della misura di prevenzione.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, relativo al furto in abitazione.
Richiamato quale aggravante contestata unitamente al reato base.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La censura di motivazione è ammissibile solo se confrontata con la reale struttura argomentativa della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti o delle testimonianze.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere sorretta da deduzioni specifiche in fatto e in diritto e deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito che l'abbia negata, specie quando il diniego si fondi su un giudizio prognostico negativo desunto dai precedenti penali dell'imputato.
- La presenza di numerosi precedenti penali omogenei, anche successivi ad altri interventi cautelari o di prevenzione, può legittimare un giudizio prognostico negativo ai fini del diniego di misure o benefici sanzionatori sostitutivi.
Come è indicizzato
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