Cassazione Penale, Ordinanza n. 16810/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena originariamente concessa con precedente sentenza. La revoca era stata disposta perché il condannato, dopo la concessione del beneficio, aveva riportato un'ulteriore condanna irrevocabile per due delitti commessi nel quinquennio successivo alla precedente sentenza, ritenuti quindi ostativi in base all'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca non potesse essere pronunciata in sede esecutiva, perché il giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza non vi aveva provveduto. La Corte ha rilevato però che il ricorso richiamava giurisprudenza relativa a un'ipotesi diversa, cioè alla revoca di un beneficio concesso in presenza di cause ostative originarie, mentre nel caso concreto si trattava di revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti. In tale situazione, la revoca deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini di cui all'art. 163 c.p., intervenga una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio era stato concesso.
Norme richiamate
La sopravvenienza di una condanna irrevocabile per un delitto commesso nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio integra una causa di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena.
La revoca opera quando, entro i termini previsti per la sospensione condizionale, sopraggiunga una nuova condanna per fatto successivo a quello oggetto del beneficio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria in sede esecutiva quando, dopo la concessione legittima del beneficio, intervenga una condanna irrevocabile a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente al fatto già giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca anche se il giudice della cognizione che ha pronunciato la seconda condanna non vi abbia provveduto, purché ricorrano oggettivamente i presupposti legali della revoca.
- Per la revoca obbligatoria non rileva una nuova valutazione di meritevolezza del condannato, essendo sufficiente la verifica della sopravvenienza della condanna e della non sospensione della pena inflitta per il nuovo delitto.
- È inammissibile il ricorso che contesti la revoca obbligatoria richiamando giurisprudenza riferita a ipotesi diverse, come la revoca di benefici concessi in presenza di cause ostative originarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →