Sentenza del 21/03/2019 n. 7953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con determinazione induttiva di maggiori redditi IRPEF, maggiore base imponibile IRAP e maggiori ricavi ai fini IVA. Il primo motivo, decisivo, riguardava l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per il mancato deposito, al momento della costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione postale dell'atto di appello. L'Ufficio aveva depositato soltanto l'avviso di ricevimento, privo di una data di spedizione asseverata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri cinque. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13452 del 2017, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure se la ricezione del plico risulta avvenuta entro il termine di decadenza. Poiché tali requisiti mancavano, la Commissione regionale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, l'appello dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita [...] copia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La costituzione in giudizio richiede il deposito della prova della spedizione del ricorso; l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Le regole dell'art. 22 sulla costituzione e sul deposito della prova della spedizione si applicano anche all'appello tributario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali, inclusi i vizi che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta accertato il vizio processuale, di decidere direttamente nel merito dichiarando inammissibile l'appello.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13452 del 2017
Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità [...] il fatto che [...] depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
L'avviso di ricevimento è sufficiente in luogo della ricevuta di spedizione soltanto quando la data di spedizione sia certificata dall'ufficio postale o, in mancanza, quando la ricezione sia documentata come avvenuta entro il termine utile per impugnare.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi propone ricorso o appello notificato direttamente per posta deve costituirsi entro trenta giorni e depositare una prova idonea della spedizione.
- Il semplice avviso di ricevimento non è sempre sufficiente: può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- Una data manoscritta o meramente dattiloscritta sull'avviso di ricevimento, se non accompagnata da ulteriori elementi probatori, non garantisce di per sé la tempestività della notifica.
- L'inammissibilità derivante dal mancato rispetto degli adempimenti documentali può essere rilevata d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio e non viene necessariamente sanata dalla costituzione della controparte.
- Quando l'impugnazione è inammissibile per un vizio formale della notifica o della costituzione, il giudice può non esaminare le contestazioni relative al merito dell'accertamento fiscale.
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