Cassazione Civile, Ordinanza n. 12302/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una persona aveva convenuto un avvocato davanti al giudice di pace chiedendo la restituzione di euro 1.500 versati per un incarico professionale che sarebbe rimasto ineseguito, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 32.911,28 quale compenso per patrocinio prestato in altra causa di lavoro, eccependo anche l’incompetenza del giudice di pace sulla riconvenzionale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda attrice; in appello il Tribunale di Roma ha invece annullato la decisione, ritenendo che la competenza sulla domanda principale e su quella riconvenzionale appartenesse al Tribunale per connessione, con necessità di riassunzione dinanzi ad esso, e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi per la difficoltà e peculiarità delle questioni di rito e per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci. Il ricorrente per cassazione ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della l. n. 69/2009 e dell’art. 279 c.p.c., sostenendo che, avendo ottenuto in appello la riforma integrale della sentenza di primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza e non compensare le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura non era diretta contro la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva infatti motivato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. valorizzando la difficoltà e peculiarità in rito delle questioni trattate e i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità; il ricorrente, invece, si era limitato a richiamare il principio di soccombenza dell’art. 91 c.p.c. e a sostenere la natura decisoria del provvedimento sulla competenza, senza articolare alcuna specifica critica sulla congruità e adeguatezza della motivazione compensativa. Non essendosi difesa la parte intimata, non sono state liquidate spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
difesa personale con procura speciale
richiamato solo per descrivere la rappresentanza e difesa personale del ricorrente; non è oggetto della decisione
evocato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata
difficoltà e peculiarità in rito delle questioni trattate, anche alla luce dei diversi orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni motivate riconducibili alla difficoltà/peculiarità della controversia e al contrasto giurisprudenziale
richiamata nel motivo di ricorso in collegamento alla disciplina della compensazione delle spese
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura decisoria del provvedimento sulla competenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a criticare un profilo diverso o solo apparentemente collegato.
- La censura contro la compensazione delle spese deve investire specificamente la motivazione posta dal giudice a fondamento della deroga al principio di soccombenza, deducendone l’eventuale incongruità o insufficienza rispetto ai presupposti dell’art. 92 c.p.c.
- La presenza di questioni processuali complesse, peculiari e caratterizzate da orientamenti giurisprudenziali non univoci può costituire valida ragione per compensare integralmente le spese, se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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