Cassazione Penale, Ordinanza n. 34358/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a ricevere dal proprio difensore un codice penale e di procedura penale. Il magistrato ha respinto la richiesta ritenendo che la modalità indicata non fosse conforme alle disposizioni sull'acquisto di libri. Il detenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il provvedimento qualificato l'istanza come reclamo generico anziché giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., con conseguente vizio procedurale; 2) la non comprensibilità del provvedimento perché redatto in forma manoscritta; 3) la manifesta illogicità della decisione, in contrasto con un precedente favorevole della Corte di appello di Messina che avrebbe autorizzato una consegna simile, sostenendo inoltre che il codice non doveva essere trattato come un libro, che non poteva essere acquistato tramite il mod. 393 perché non reperibile dall'impresa di mantenimento, e che doveva essere considerato corrispondenza di natura processuale tra detenuto e difensore, sulla quale era stato autorizzato il controllo di censura. In memoria il ricorrente ha ribadito soprattutto la tesi della qualificazione del reclamo come giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che il ricorrente non aveva proposto un'impugnazione ma una richiesta di ricevere un testo giuridico tramite invio del difensore; il provvedimento del magistrato di sorveglianza, adottato ai sensi dell'art. 35 ord. pen., non era impugnabile perché non previsto alcun mezzo di impugnazione. La Corte ha escluso che si trattasse di un reclamo giurisdizionale, non essendo inciso un diritto soggettivo, e ha negato anche la possibilità di reclamo ex artt. 14-ter o 71-ter ord. pen., poiché non si trattava di provvedimento relativo alla corrispondenza, ma alle modalità di esercizio del diritto di ricevere testi e libri. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione del magistrato di sorveglianza resa su una richiesta del detenuto relativa alle modalità di ricezione di testi è qualificata come provvedimento ai sensi di questa norma e non è autonomamente impugnabile se non è previsto un mezzo di impugnazione.
Non è applicabile al caso, perché l'istanza non era un reclamo giurisdizionale contro una lesione di diritti soggettivi, ma una richiesta sulle modalità di ricezione di un testo giuridico.
Richiamato dal ricorrente, ma escluso dalla Corte perché il provvedimento non riguardava il diritto alla corrispondenza con il difensore.
La Corte esclude la sua applicabilità, poiché il provvedimento non concerneva la corrispondenza né un reclamo relativo ad essa.
Anche questa norma è ritenuta non pertinente, non trattandosi di provvedimento attinente alla corrispondenza del detenuto.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza che riguardi solo le modalità di esercizio di un diritto del detenuto e non incida su un diritto soggettivo in senso proprio, quando l'ordinamento non preveda un mezzo di impugnazione.
- La richiesta del detenuto di ricevere un testo giuridico tramite il difensore non si identifica, di per sé, con un diritto alla corrispondenza processuale né con un atto impugnabile ai sensi della disciplina dei reclami in materia penitenziaria.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è decisivo il contenuto sostanziale dell'istanza e del provvedimento impugnato, non la sola qualificazione formale prospettata dal ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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