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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03226/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte di una società componente di un'ATI, di un lodo arbitrale che aveva regolato i rapporti interni tra le imprese del raggruppamento costituito con altre società per l'esecuzione di un appalto. La Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'impugnazione del lodo. Avverso tale sentenza la società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione; una delle controparti aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, rappresentando che una delle società del raggruppamento era stata sottoposta a procedura concorsuale e che l'appalto era stato successivamente risolto; ha chiesto la compensazione delle spese. La controparte costituita, tramite amministratore giudiziario munito di autorizzazione, ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della tempestiva accettazione da parte della resistente, intervenute prima dell'adunanza camerale, ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, osservando che il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione, e non per l'estinzione del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata e accettata prima della decisione, consente la declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    Si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, poiché la norma contempla solo inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo se interviene validamente e viene accettata dalla parte costituita, prima della decisione.
  • L'estinzione per rinuncia non è equiparabile ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite quando vi sia accordo o adesione della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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