Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (confermata in appello) deducendo due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al delitto di truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che le quietanze contraffatte, consegnate dal ricorrente in marzo 2015, non sarebbero state effettivamente utilizzate per arrecare danno a Equitalia Nord (che risultava coinvolta solo indirettamente tramite un terzo, Chiarotti, che avrebbe usato le quietanze in aprile 2016), dunque manca il nesso con la persona offesa; 2) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo b) (reati concernenti falsità) intervenuta durante il giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è inammissibile perché imponeva una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito (censure generiche e parcellizzate sulla motivazione), e la Corte ha richiamato il principio secondo cui per la truffa non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno, purché sussista nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno; il secondo motivo è manifestamente infondato perché la prescrizione matura il 08/09/2024, essendo il reato qualificato come truffa a consumazione prolungata (il termine di consumazione è la data in cui cessa la situazione di illegittimità, coincidente con la data contestata). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; rimangono pertanto confermate le condanne di merito.
Norme richiamate
Rilevato come norma base per il reato di truffa; la Corte ha interpretato che per la configurabilità della truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno, purché esista nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno
Richiamato in relazione alla disciplina del tentativo (cfr. capo a) insieme ad art. 110 e 640); la sentenza di merito aveva ricostruito modalità e carattere tentativo/prolungato delle condotte
Richiamato per il concorso di persone nel reato (concorso morale o materiale tra soggetti)
Norma richiamata in relazione a contestazioni per falsificazione/uso di documenti (capo b); impiegata per i reati di falso
Norma relativa all'uso di atti falsi, citata tra le imputazioni al capo b
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi in cassazione (obbligo di sintesi nei limiti necessari per la motivazione)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti: le censure che si limitano a criticare la persuasività o la diversa attribuzione di significato probatorio sono inammissibili.
- Per essere ammissibile un motivo di cassazione che impugna la motivazione occorre dimostrare la sua manifesta illogicità, contraddittorietà o l'omissione di atti probatori essenziali; semplici rilievi critici o letture parziali della prova non bastano.
- Nel reato di truffa non è necessario che la persona indotta in errore coincida con quella che ha subito materialmente il danno: è sufficiente il nesso causale tra induzione in errore, profitto del reo e danno patrimoniale.
- Per la prescrizione dei reati a consumazione prolungata (es. truffa prolungata) il termine decorre dalla cessazione della situazione di illegittimità; pertanto per contestare la prescrizione è necessario un calcolo preciso del momento di consumazione/cessazione del reato.
- Quando si deduce l'estinzione per prescrizione in sede di gravame o ricorso è necessario indicare con precisione le date rilevanti e la relativa computazione: argomentazioni generiche saranno considerate manifestamente infondate.
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